Mi fa piacere leggere la sua autorevole sicurezza.
Purtroppo le sedi INPS questa sicurezza non ce l'hanno e aspettano chiarimenti da Roma, sostenendo che la legge a cui lei fa riferimento soddisfa solo uno dei requsiti richiesti da NASPI, che invece nel decreto pubblicato il 7 marzo (io me lo sino letto, lei anche ?) :
" 1. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione e che presentino
congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno
rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della
procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del
2012"
io come tutte le donne in questo limbo , ci auguriamo che Lei abbia ragione, ma francamente non capisco da dove derivi tutta la sua sicurezza.
Io (ed altre) continuo ad insistere sui 30 giorni, però perdoni, a girare intorno alla richiesta specifica, forse è lei...
Purtroppo le sedi INPS questa sicurezza non ce l'hanno e aspettano chiarimenti da Roma, sostenendo che la legge a cui lei fa riferimento soddisfa solo uno dei requsiti richiesti da NASPI, che invece nel decreto pubblicato il 7 marzo (io me lo sino letto, lei anche ?) :
" 1. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione e che presentino
congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno
rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della
procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del
2012"
io come tutte le donne in questo limbo , ci auguriamo che Lei abbia ragione, ma francamente non capisco da dove derivi tutta la sua sicurezza.
Io (ed altre) continuo ad insistere sui 30 giorni, però perdoni, a girare intorno alla richiesta specifica, forse è lei...
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