Riporto un articolo del sole 24 ore del 21/2/2020
Anticipazione NASPI per socio srl
LA DOMANDA Due ragazzi hanno costituito una SRL (non coperativa) con quote sociali 51% e
49%. Vogliono fare richiesta di anticipazione della Naspi che stanno percependo. Il socio di
maggioranza, anche amministratore, riceverà compenso (svolgerà attività lavorativa) e
verrà anche iscritto alla gestione commercianti (società rientrante nella gestione
commercio). Il socio di minoranza verrà assunto come dipendente. E' possibile ricevere
l'anticipazione per entrambi? In particolare il secondo socio ha problemi essendo di
minoranza al 49%?
L’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2015, prevede che il lavoratore disoccupato può richiedere la liquidazione anticipata,
in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento NASpI che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a
titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una
quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività
lavorative da parte del socio. Con la circolare n. 174/2017, l’INPS ha precisato, tra l’altro, che l’anticipazione dell’indennità
può essere concessa anche per la costituzione o l’ingresso in società di capitali (S.r.l) a condizione che il singolo socio –
per cui essa è corrisposta vi operi direttamente quale lavoratore autonomo. Secondo la prospettazione dell’INPS infatti
resta fermo che ai beneficiari di NASpI che rivestono la posizione di socio di capitale, conferendo esclusivamente capitale
e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere
riconosciuto l’incentivo all’autoimprenditorialità. Tale interpretazione fa seguito a quella già resa dall’INPS con la
circolare n. 145/2013 secondo la quale per attività di lavoro autonomo si intende l’esercizio di arti o professioni che
comporti l’assoggettamento all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori
dipendenti. Sulla base di questi presupposti sembra di poter affermare che, nel caso prospettato dal lettore,
l’anticipazione spetti unicamente per il socio titolare del 51% delle quote, non tanto per effetto della posizione
maggioritaria, quanto per l’unica circostanza secondo la quale egli lavora direttamente all’interno della società in
posizione autonoma, tanto che viene iscritto alla gestione Ivs commercianti. L’altro socio, essendo dipendente della
società, assume la veste di “socio di capitali” e non sembra avere diritto all’anticipazione sulla base delle prospettazioni
interpretative diramate dall’INPS.