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Naspi e contratto a termine

lucasmi

Utente
Buona Sera

Percepisco la naspi dal mese di Luglio,il 4 di agosto ho firmato un contratto a termine con agenzia interinale fino al 20 una domenica,visto che questa azienda lavora anche i week end su tre turni.
Subito dopo il primo giorno mi dicono che hanno bisogno di tanto straordinario e i due giorni di riposo compensativo settimanale con tre turni diventano uno facoltativi dicono loro ma prorogando mese per mese sei sempre vincolato a lavorare altrimenti ti lasciano a casa.....
Se io arrivo alla scadenza del contratto il 20 agosto e poi l' agenzia mi chiama per la proroga di un' altro mese ma io non firmo la proroga percepirò ancora la naspi o perdo il diritto?

come mi devo comportare con l agenzia per comunicare che alla scadenza del contratto io non vado avanti con la proroga e visto che poi chiudono per la settimana di ferragosto proprio quando mi scade il contratto?

grazie
 
Puoi anche rassegnare le dimissioni senza attendere la fine del contratto a termine, la ripresa dell'indennità così come la sospensione avviene d’ufficio e a nulla rileva che il rapporto cessi per per dimissioni.

saluti
 
non posso dare dimissioni anche se a termine cosi mi dice l 'inps risulta dimissioni e quindi perdita della naspi
accettano solo il non superamento dei giorni di prova ma sono gia trascorsi tre giorni
 
Vedi la Circolare inps sottoriportata

2.10.a
Nuovo rapporto di lavoro subordinato

2.10.a.1 In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.

La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 ossia, tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione NASpI.

Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate.

Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.

Si precisa infine che la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’UE sia si tratti di Stati extracomunitari.

https://www.inps.it/bussola/Visuali... del 12-05-2015.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1
 
quindi posso dare dimissioni anticipate, ma pagherò delle penali al' agenzia interinale per i giorni delle dimissioni.

su internet qualcuno dichiarava che se non firmi la proroga risulta come "dimissioni" da parte del lavoratore poi bisogna vedere cosa trasmettono le agenzie aziende in questi casi, che l inps ti tolga la naspi.
Arrivo a scadenza del contratto il 20 agosto e una settimana prima avviso che lavoro fino al termine del contratto e non continuo con altre proroghe.



grazie
 
L'art. 36 (Penalità di risoluzione anticipata da parte dei lavoratori a tempo determinato) del CCNL di riferimento stabilisce:

Penalità di risoluzione anticipata da parte dei lavoratori a tempo determinato In caso di risoluzione anticipata del rapporto da parte del lavoratore/trice rispetto alla data di scadenza prevista nel contratto iniziale o nelle successive proroghe, è stabilita una penalità di risoluzione in capo allo stesso; tale penalità viene calcolata in 1 giorno ogni 15 di missione residua non ancora effettuata, per un massimo di: - 7 giorni per il gruppo C; - 10 giorni per il gruppo B; - 20 giorni per il gruppo A. Tale disposizione non si applica alle risoluzioni che si verificano nei primi 15 giorni del rapporto di lavoro. In caso di comunicazione preventiva del recesso anticipato, in misura pari al numero di giornate di penale imputabili, la stessa non viene applicata.

Quante cose si leggono in internet...., concordo con la cessazione del rapporto in essere alla data prevista, avrai cura di non rilasciare nulla per iscritto di rifiuto della eventuale richiesta di proroga.

Saluti
 
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