Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

NASPI dopo sospensione e nuovo contratto scaduto

polidori

Utente
Salve a tutti, avrei delle domande da sottoporvi prima di fare richiesta Naspi.
Al momento negli ultimi 4 anni ho lavorato per 165 settimane (risultano solo 156 sul portale, mancano le ultime 9) e ho appreso già le modalità di calcolo e pagamento.
La situazione è la seguente:
Il mio rapporto di lavoro è scaduto il 28 febbraio e il 10 marzo farò domanda di Naspi che dovrebbe durare per 82,5 settimane.
Se nel caso il 20 marzo accettassi un contratto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente l'azienda licenziasse i dipendenti per chiusura del punto vendita (già so che quel negozio ha il contratto in scadenza per quel mese), cosa succederebbe?

1. La domanda attuale di naspi durata solo 10 giorni verrà sospesa, ma la riceverò comunque per quei 10 giorni?
2. Se volessi poi in futuro riformulare la domanda di naspi, avendo usufruito solo di 1,5 settimane circa, le rimanenti 81 settimane verrebbero sommate alla metà di quelle lavorate con il nuovo contratto? Esempio: licenziano il 20 luglio, lavorando quindi per 17 settimane, riceverò la naspi per 89,5 settimane o solo per 8,5 settimane?

In attesa di risposte ringrazio per la gentile attenzione e comprensione.
 
La prestazione è sospesa in caso di: rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L'indennità è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.500 euro In caso di rioccupazione con contratto a tempo determinato, per la durata dello stesso, l’assicurato rimane titolare dell’indennità NASpI anche se la stessa viene posta in sospensione; ùLa NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata. Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI .


In base a questa risposta non chiara, come valutare il punto 1 e 2?

Grazie
 
La prestazione è sospesa in caso di: rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L'indennità è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie, salvo che il beneficiario della prestazione non effettui la comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo e sempre che il reddito sia inferiore a 8.500 euro In caso di rioccupazione con contratto a tempo determinato, per la durata dello stesso, l’assicurato rimane titolare dell’indennità NASpI anche se la stessa viene posta in sospensione; ùLa NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata. Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI .


In base a questa risposta non chiara, come valutare il punto 1 e 2?

Grazie
Risposta dell'input dalla sezione richieste
 
Alto