<HTML>Gli artt. 167 e seguenti del C.C. non pongono ostacoli alla costituzione, o immissione nel fondo di beni gravati da garanzie reali.
Tuttavia, essendo stato il mutuo contratto prima della costituzione del fondo, in caso di inadempimento nel pagamento delle rate, nonn sarà possibile opporre al creditore la previsione dell'articolo 170.
Detto questo, per quanto riguarda gli aspetti generali, vorrei approfondire la precisazione da te fatta fra parentesi "(senza trasferimento di diritti reali)". Par di capire che sull'immobile, oltre che al mutuo, gravi anche un diritto reale a favore di terzi, estranei alla famiglia (es. usufrutto).
A mio sommesso avviso, è da ritenere che questo sia il maggior ostacolo alla costituzione del fondo mediante l'apporto del bene suddetto. Infatti l'art 167 prevede che i beni siano destinati (abbiano cioè la capacità) per far fronte ai bisogni della famiglia. Una nuda proprietà non avrebbe questa capacità, essendo i frutti destinati al beneficiario della garanzia reale. Verrebbe a mancare la causa (art 1325 n. 2 del C.C.) che giustifichi la formazione contrattuale del fondo.
ciao</HTML>