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Mod. F24

S

Sandro

Ospite
<HTML>Gradirei sapere quale procedura e quale cod.tributo utilizzare per effettuare un ravvedimento operoso in caso di tardiva presentazione del mod. F24 con importo ZERO per effetto di totale compensazione tra debiti e crediti. Grazie</HTML>
 
<HTML>Bisogna vedere quanto è tardiva la presentazione dell'f24 perchè con saldo zero c'è tempo 60 giorni per presentarlo!</HTML>
 
<HTML>Ciao Sandro,
personalmente applicherei il ravvedimento se non è passato un anno dal'omessa presentazione quindi in considerazione che è prevista la sanzione fissa di 300.000 lire, la ridurrei a 1/5 e, con il troncamento previsto in questo caso dei centesimi, andrei a versare a titolo sanzione 30 euro.
Conclusione io presenterei l'F24 (a saldo 30) cioè con la compensazione e integrata con il versamento di 30 euro e quale codice userei il 8911 (ravvedimento altre violazioni trib). Sfido qualun
Se è passato più di un anno sempre personalmente presenterei l'f24 perche' comunque sia mette a conoscenza l'ufficio dell'avvenuta compensazione , modello che presenterei qualora mi contestassero il mancato pagamento dell'imposta appunto compensata. La sanzione invece non credo che la pagherei, a quel punto aspetterei che si attivassero loro.</HTML>
 
<HTML>Ho letto la circolare n.54 di dieci giorni fa ti riporto domanda e risposta :

D E' sanzionabile il contribuente che presenta in ritardo il modello F24 a saldo zero e comunque prima che sia iniziata una qualunque attivita' di controllo rimuovendo cosi' la causa dell'impedimento dell'attivita' di controllo cui e' subordinata la non sanzionabilita' delle violazioni formali?
R A norma dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il modello di pagamento F24 deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo finale sia pari a zero, ossia qualora le somme dovute risultino totalmente compensate.
L'omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero, determina l'applicazione, ai sensi del successivo comma 4, della sanzione amministrativa di lire 300.000 (154 euro), ridotta a lire 100.000 (51 euro) se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi.
Non si applica, invece, alla violazione in esame, la causa di non punibilita' di cui all'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, modificato dal decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, in quanto non si e' in presenza di violazione meramente formale bensi' di violazione che arreca "pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo".</HTML>
 
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