In pratica secondo il pensiero dell'ufficio di Rimini, se interpreto bene, se non si presenta il mod. 69 per confermare l'applicazione della c.s. con riferimento alla residua durata del contratto è come se il contribuente avesse deciso di non applicare più la c.s. per cui avrebbe commesso una violazione nel momento in cui doveva "riprendere" a versare l'imposta di registro e non lo ha fatto.
L'ufficio in questo caso non considera che la cedolare secca va revocata espressamente dal locatore per cui se la revoca non esiste significa che l'intenzione del contribuente, con molta probabilità, era quella di andare avanti con la c.s. Ha soltanto omesso di presentare il mod. 69, adempimento questo la cui omissione, a mio avviso, non può far decadere dall'applicazione della tassa piatta.
Insomma, non mi sembra che il comportamento dell'ufficio sia di "apertura", anzi, è in contrasto con quanto sta avvenendo a livello centrale (vedi recente circolare 20/E, dove l'Agenzia ha addirittura aperto sulla possibilità di sanare l'omesso invio della raccomandata all'inquilino per coloro che hanno usufruito della c.s. nel 2011).
Saluti.