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mobili usati e di antiquariato

M

MASSIMO

Ospite
Desidereri sapere quali obblighi ha un rivenditore di mobili usati e di antiquariato. Quale regime del margine applicare per i mobili usati? E quale applicare per i beni di antiquariato?
Posto che la persona fisica che inizia tale commercio sta già svolgendo attività di agente di commercio vedete qlc beneficio ad attivare una contabilità separata?
 
Ti invio anche il testo

Titolo del provvedimento:
Sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra
d'affari. Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile
uniforme.

art. 26 - bis


Titolo:
Regime particolare applicabile ai beni d'occasione e agli
oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione.

Testo: in vigore dal 06/02/2002 con effetto dal 01/01/2004
modificato da: CEE del 20/12/2001 n. 115 art. 4

A. Definizioni

Ai fini del presente articolo, e fatte salve altre disposizioni comunitarie,
sono considerati:

a) oggetti d'arte, i beni indicati alla lettera a) dell'allegato I.

Tuttavia gli Stati membri hanno facolta' di non considerare "oggetti
d'arte" gli oggetti di cui agli ultimi tre trattini della lettera a)
dell'allegato I;

b) oggetti da collezione, i beni indicati alla lettera b) dell'allegato I;

c) oggetti d'antiquariato, i beni indicati alla lettera c) dell'allegato I;

d) beni d'occasione, i beni mobili suscettibili di reimpiego, nello stato
originario o previa riparazione, diversi dagli oggetti d'arte,
d'antiquariato o da collezione e non costituiti da metalli preziosi o
pietre preziose come definiti dagli Stati membri;

e) soggetto passivo-rivenditore, il soggetto passivo che, nel quadro della
sua attivita' economica, acquista o utilizza ai fini della sua impresa o
importa per rivenderli beni d'occasione e/o oggetti d'arte,
d'antiquariato o da collezione, sia che agisca in proprio sia per conto
terzi in virtu' di un contratto di commissione per l'acquisto o per la
vendita;

f) organizzatore di vendite all'asta, il soggetto passivo che, nel quadro
della sua attivita' economica, mette un bene all'asta per assegnarlo al
miglior offerente;

g) committente di un organizzatore di vendite all'asta, chiunque trasmetta
un bene a un organizzatore di vendite all'asta in virtu' di un contratto
di commissione per la vendita che preveda le seguenti disposizioni:

- l'organizzatore della vendita all'asta mette all'asta il bene a nome
proprio ma per conto del committente;

- l'organizzatore della vendita all'asta consegna il bene, a nome proprio ma
per conto del committente, al miglior offerente al quale il bene e'
aggiudicato in asta pubblica.

B. Regime particolare dei rivenditori

1. Gli Stati membri applicano alle cessioni di beni d'occasione, di oggetti
d'arte, d'antiquariato o da collezione, effettuate da soggetti
passivi-rivenditori, un regime particolare di imposizione sull'utile
realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, conformemente alle seguenti
disposizioni.

2. Le cessioni di beni di cui al paragrafo 1 sono le cessioni, da parte di
un soggetto passivo-rivenditore, di beni d'occasione, di oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione, che gli sono stati ceduti all'interno della
Comunita':

- da una persona che non sia soggetto passivo,

oppure

- da un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di
quest'ultimo sia esentata conformemente all'articolo 13, parte B, lettera
c),

oppure

- da un altro soggetto passivo, purche' la cessione del bene da parte di
quest'ultimo benefici della franchigia prevista all'articolo 24 e riguardi
un bene d'investimento,

oppure

- da un altro soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione del bene da
parte di quest'ultimo sia stata assoggettata all'imposta sul valore
aggiunto conformemente al presente regime particolare.

3. La base imponibile delle cessioni di beni di cui al paragrafo 2 e'
costituita dall'utile realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, previa
detrazione dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto relativo all'utile
stesso. Tale utile e' pari alla differenza tra il prezzo di vendita chiesto
dal soggetto passivo-rivenditore e il prezzo di acquisto.

Ai sensi del presente paragrafo si intende per:

- prezzo di vendita tutto cio' che costituisce il corrispettivo che il
soggetto passivo-rivenditore ha ottenuto o deve ottenere dall'acquirente o
da un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con questa
operazione, le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse, le spese accessorie
quali commissioni, spesi di imballaggio, di trasporti e di assicurazione
chieste dal soggetto passivo-rivenditore all'acquirente ma ad esclusione
degli importi di cui all'articolo 11, parte A paragrafo 3;

- prezzo d'acquisto tutto cio' che costituisce il corrispettivo che il
fornitore ha ottenuto o deve ottenere dal soggetto passivo-rivenditore,
secondo la definizione di cui al primo trattino.

4. Gli Stati membri accordano ai rivenditori il diritto di optare per
l'applicazione del regime particolare relativo alle cessioni:

a) di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione che hanno essi stessi
importato;

b) di oggetti d'arte che sono stati loro ceduti dall'autore o dai suoi
aventi diritto;

c) di oggetti d'arte che sono stati loro ceduti da un soggetto passivo
diverso da un sogetto passivo-rivenditore, qualora la cessione da parte
di tale altro soggetto passivo sia stata assoggettata all'aliquota
ridotta in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera c).

Gli Stati membri stabiliscono le modalita' di esercizio di questa opzione
che abbraccia comunque un periodo pari almeno a due anni civili.

In caso di esercizio dell'opzione la base imponibile e' determinata
conformemente al paragrafo 3. Per le cessioni di oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione che il soggetto passivo-rivenditore stesso
ha importato, il prezzo d'acquisto da prendere in considerazione per il
calcolo del margine e' pari alla base imponibile all'importazione,
determinata conformemente all'articolo 11, parte B, aumentata
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata all'importazione.

5. Quando sono effettuate alle condizioni di cui all'articolo 15, le
cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, di antiquariato o da
collezione soggette al regime particolare di imposizione sul margine sono
esentate.

6. I soggetti passivi non sono autorizzati a dedurre dall'imposta che devono
versare l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i beni che sono o
saranno loro ceduti da un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione
in questione da parte di quest'ultimo sia soggetta al regime particolare di
imposizione sul margine.

7. Qualora i beni siano utilizzati per le esigenze delle sue cessioni
soggette al regime particolare di imposizione sul margine, il soggetto
passivo-rivenditore non e' autorizzato a detrarre dall'imposta dovuta:

a) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per gli oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione che egli stesso ha importato;

b) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per gli oggetti d'arte che
gli sono o saranno ceduti dall'autore o dai suoi aventi diritto;

c) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per gli oggetti d'arte che
gli sono o gli saranno ceduti da un soggetto passivo diverso da un
soggetto passivo-rivenditore.

8. Qualora applichi sia il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto
che il regime particolare d'imposizione sul margine, il soggetto
passivo-rivenditore deve seguire separatamente nella sua contabilita' le
operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi, secondo le modalita'
stabilite dagli Stati membri.

9. Il soggetto passivo-rivenditore non puo' far figurare in modo distinto
sulla fattura che rilascia l'imposta relativa alle cessioni di beni che
sottopone al regime particolare di imposizione sul margine.

10. Per semplificare la riscossione dell'imposta e fatta salva la
consultazione prevista all'articolo 29, gli Stati membri possono prevedere,
per determinate operazioni o per determinate categorie di soggetti
passivi-rivenditori, che la base imponibile delle cessioni di beni soggette
al regime particolare di imposizione sul margine sia determinata per ciascun
periodo fiscale a titolo del quale il soggetto passivo-rivenditore deve
presentare la dichiarazione di cui all'articolo 22, paragrafo 4.

In questo caso la base imponibile, per le cessioni di beni cui si applica la
medesima aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, e' costituita dal
margine globale realizzato dal soggetto passivo-rivenditore previa
detrazione dell'importo dell'imposta sul valore aggiunto relativa a tale
margine.

Il margine globale e' pari alla differenza tra:

- l'importo globale delle cessioni di beni soggette al regime particolare di
imposizione sul margine, effettuate dal soggetto passivo-rivenditore nel
corso del periodo; tale importo e' pari al totale dei prezzi di vendita
determinati conformemente al paragrafo 3,

e

- l'importo totale degli acquisti di beni di cui al paragrafo 2 effettuati,
nel corso del periodo, dal soggetto passivo-rivenditore; tale importo e'
pari al totale dei prezzi d'acquisto determinati conformemente al
paragrafo 3.

Gli Stati membri adottano le misure atte ad evitare che i soggetti passivi
in questione possano beneficiare di vantaggi ingiustificati o subire danni
ingiustificati.

11. Il soggetto passivo-rivenditore puo', per ciascuna cessione per cui e'
ammesso il regime particolare di imposizione ai sensi dei paragrafi 2 o 4,
applicare il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto.

Il soggetto passivo-rivenditore che applica il regime normale dell'imposta

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Grazie del testo. Ho un dubbio: posso applicare il regime analitco per la rivendita dei beni usati e per quelli di antiquariato? O posso applicarlo solo per i beni usati e non per quelli di antiquariato? (per quest'ultimi e obbligatorio il forfetario?)
Grazie a chiunque mi illumini . . . . .
 
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