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merci in viaggio

raider

Utente
Buongiorno,
scrivo perché mi piacerebbe avere un vs parere in merito alla seguente situazione:

al 20 dic 2014 ricevo fattura merci dal fornitore con ddt pari data e incoterm FCA. La merce è arrivata il 7 gen 2015.

Noi abbiamo registrato la fattura nel 2014 movimentando in dare il conto “merci in viaggio” in riclassificato tra le rimanenze delle stato patrimoniale in quanto le incoterm non disciplinano affatto il passaggio di proprietà dei beni. All’arrivo della merce è stato stornato il conto merci in viaggio rilevando il costo.

La società di revisione sostiene, prima facendo riferimento alle incoterm, poi al fatto che la merce al 31/12 non era ancora arrivata, che non si è verificato il passaggio di proprietà e che quindi la fattura doveva essere registrata in un conto transitorio da rilevare nei crediti (diversi?). questa soluzione mi lascia perplesso.
Ho verificato sul Memento contabile che, oltre a confermare il fatto che le incoterm non rilevano nel passaggio di proprietà, dice il momento giuridico in cui è sostenuto un costo è quando ne è divenuta certa l’esistenza e quando è determinabile in modo obiettivo l’ammontare.

Il testo del Vasapolli invece fa invece riferimento alle inconterm come momento del passaggio di proprietà.

Il ns commercialista sostiene la ns tesi.

Voi che ne pensate?
Avreste eventualmente riferimenti normativi, circolari prassi da segnalare in propostito.
Grazie anticipatamente
paolo
 
credo che la società di revisione abbia ragione.
infatti non credo sia accettabile la tesi di sostenere che trattasi di merce da inserire nelle rimanenze quando tale merce non sia ancora di proprietà.
sarebbe utile, per sgombrare i dubbi, discutere su chi grava il rischio di perdita totale e/o parziale che dovesse subire la merce nel viaggio.
ciao
 
grazie Giuseppe del riscontro.
nella mia ignoranza io sarei propenso a spoare la tesi del memento contabile secondo cui:

"Le clausole di trasporto INCOTERMS riguardano soltanto le regole che permettono una corretta interpretazione degli obblighi del compratore e del venditore relativamente al trasporto delle merci e al sostenimento del costo. Tali clausole non determinano invece il passaggio di proprietà delle stesse."

e poi ancora:

Fattura contabilizzata, merce non ricevuta, ma spedita dal fornitore (merce in viaggio)

In questo caso, il costo si considera sostenuto in quanto le merci sono state spedite dal fornitore entro la data di chiusura del bilancio (merci in viaggio); il debito è certo, in quanto, giuridicamente (salvo clausole particolari), la proprietà è stata trasferita e quindi, rischi, oneri e benefici sono di pertinenza dell'acquirente.

ciò posto tu rilereveresti il conto movimentato in dare tra i crediti dello sp?
 
egregio collega
tu scrivi: [/B]una corretta interpretazione degli obblighi del compratore e del venditore relativamente al trasporto delle merci e al sostenimento del costo.
io non ho inteso parlare del sostenimento del costo di trasporto, ma, se rileggi ciò che ho scritto, su quale soggetto incomberebbero i rischi derivanti dalla perdita delle merci relativi alla proprietà.
ciao
 
Il nocciolo della questione è proprio quello che poni tu. a mio avviso i rischi, dal momento che il trasporto è iniziato e la fattura è stata emessa ricadono sull'acquirente. per la società di revisione no e a supporto della loro tesi citano le incoterm che disciplinano i costi di trasporto e assicurazione. ho riportato il funzionamento delle incoterm più che altro per cercare vs conforto in merito a quanto da noi (e dal più autorevole memento) sostenuto, non certo per confutare il tuo gentile riscontro.
ciao
paolo
 
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