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Maternita' e allattamento

mattka

Utente
Buongiorno a tutti ,
fra pochi giorni termino la maternità obbligatoria e dovrò rientrare a lavoro e giustamente mi spetta l'allattamento di 2 ore su 8 ore
il mio vecchio orario di lavoro era 7.30 / 12 - 14 / 17.30 (2 ore di pausa pranzo)

ho chiesto al mio datore di lavoro di poter fare dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 15 in modo tale da poter andare a prendere la bimba di 4 mesi al nido alle 15.30
dato che la bimba già viene portata prestissimo al mattino (7.15) insomma non è un pacchetto che scarichi al mattino e ritiri alla sera ..........

questo è stato richiesto nel mese di febbraio e solo ieri mi è stato comunicato che assolutamente devo fare le 2 ore di pausa pranzo e quindi a mia scelta avrei potuto modulare l'entrata 7,30 o alle 8 però con l'obbligo della pausa delle 2 ore per poi rientrare alle 14 e se mi necessitava uscire alle 15 prendere 1 ora al giorno di permesso da attaccare alla maternità......... :)

La mia domanda è questa ma i titolari si possono imporre per quanto riguarda la pausa pranzo anche se il mio lavoro di contabilità non è legata all'operatività del lavoro (azienda di autotrasporti) ...
grazie
 
Riferimento: Maternita' e allattamento

Salve, si tenga presente che l'art.10 del D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026
(regolamento di attuazione della Legge 1204) disciplina le modalità di fruizione dei permessi di cui alla domanda posta.
L'art. citato indica che "fermo restando che i riposi di cui all'art. 10 della legge devono assicurare alla lavoratrice la possibilità di provvedere all'assistenza del bambino", la distribuzione dei riposi nell'arco della giornata lavorativa deve essere concordata fra la lavoratrice ed il datore di lavoro, "tenendo anche conto delle esigenze del servizio".
Nel caso di mancato accordo la determinazione-distribuzione dei riposi sarà stabilita all'Ispettorato del lavoro, adesso DPL (Direzioni Provinciali del Lavoro.
Per comodità di lettura si propone l'art. di interesse.
Art. 10.
Fermo restando che i riposi di cui all’art. 10 della legge devono assicurare alla lavoratrice la possibilità di provvedere all’assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione dell’orario di lavoro deve essere concordata tra la medesima e il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio.
In caso di mancato accordo, la distribuzione dei riposi sarà determinata dall’Ispettorato del lavoro.
Non è consentito alcun trattamento economico sostitutivo.
 
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