Preliminarmente rappresentato che il termine del contratto può essere prorogato per un tempo non superiore a quello previsto dal contratto iniziale, quando tale proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività (ma ne dubito che il D.L. lo rinnovi per una lavoratrice in stato di gravidanza), le astensioni, anticipata ed obbligatoria, non sospendono il rapporto di lavoro. Per effetto dell'art. 54, co.3, lett.c) del T.U. n. 151/2001 sulle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità, non opera il divieto di licenziamento nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine. Pertanto, alla scadenza del termine di durata del rapporto, pur se ricade in periodo di astensione anticipata od obbligatoria, il rapporto di lavoro si risolve. Tuttavia, per espressa previsione normativa (Cfr. 24, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001), l'indennita' di maternita' e' corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternita' previsti dagli articoli 16 e 17 (rispetivamente astensione obbligatoria ed anticipata).
Ciao
T.