uhmm no il venduto? ok ok...vediamo...
art. 67 c. 7
In ambito fiscale, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento
e trasformazione, che dal bilancio non risultano imputate ad incremento del costo dei
beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nei limiti del 5% del costo complessivo di
tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei
beni ammortizzabili. .........................................................................................
per i beni ceduti in corso d'anno la deduzione spetta per la durata del possesso...
e per i beni acquisiti in corso d'anno vedi il dpr 4/02/1988 n. 42 art. 12 : costo proporzionale alla durata del possesso...
quindi sia venduti che comprati in base alla durata del possesso.
ciao