Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

manutenzione su locale affittato

B

Barbara

Ospite
Salve,
Lavoro presso un negozio che aprirà a breve e che nel frattempo ha eseguito alcuni lavori nel locale preso in affitto. Ad es. rifacimento del pavimento, impianto elettrico, vari cartongessi.
Ora mi domando se quando registro le fatture debbo imputarle come costo oppure come immobilizzazione per lavori straordinari su beni di terzi.
Nel secondo caso la durata dell'ammortamento è pari a 5 anni?
Il contratto d'affitto ha durata per 6 anni rinnovabili e per lavori non ordinari dispone che vi provvederà il locatore con facoltà di chiederne il rimborso (cosa che non facciamo)
Grazie.
Barbara
 
se fossi in te registrerei i costi in contabilità e contestualmente richiederei il rimborso al locatore :)....ovviamente scherzo!!
Battute a parte, la deducibilità dei costi sostenuti per la manutenzione dei beni di terza proprietà differisce in base alla natura dei costi stessi.
Se trattasi di manutenzione ordinaria le relative spese sono interamente deducibili nell'esercizio di competenza, mentre invece se sono costi di manutenzione straordinaria costituiscono spese relative a più esercizi e vanno ripariti per quote annuali (non superiori a 5 anni)in funzione della residua durata del contratto di locazione.
Ovviamente tali spese devono essere rimaste effettivamente a carico dell'utilizzatore del bene. Quindi se ne richiedi il rimborso al locatore ovviamente non puoi portartele in contabilità.
 
"Il contratto d'affitto ha durata per 6 anni rinnovabili e per lavori non ordinari dispone che vi provvederà il locatore con facoltà di chiederne il rimborso "

ecco, finalmente un contratto d'affitto fatto come si deve su questo punto..

in assenza di questa clausola le spese straordinarie non sarebbero state deducibili per il locatario, anche in presenza di fattura da lui pagata..
 
scusa scusa.. alt.. letto male...

il locatore è il proprietario dell'immobile..
a carico del proprietario a norma del codice civile son le spese straordinarie..
SE nel contratto d'affitto queste spese non son poste a carico del locatario, lo stesso non potrà portare in detrazione alcunchè..
Quindi a questo proposito, è meglio che il locatore faccia la rivalsa a norma di contratto.. altrimenti nulla detrarrà il locatario..

ciao
 
Alberto, ma sei in possesso di giurisrpudenza tributaria che depone in tal senso? A me sembrerebbe eccessivo un'orientamento giurisprudenziale così penalizzante!! Imputerei comunque i costi nell'interesse del contribuente e poi, in caso di ripresa a tassazione dei componenti negativi dedotti, andrei a discutere in Commissione :)
 
io consiglierei al contribuente prima su come predisporre il contratto d'affitto visto che si sa che ha l'intenzione di sopportare tali spese, e di gestire la cosa onde evitargli un contenzioso che lo vedrà soccombente..
il codice civile dispone in merito, tutto qui
 
manutenzione x alberto

credo che barbara si sia espressa male in origine, almeno io così penso ed abbia scritto locatore al posto di locatario. Infatti lei si pone dalla parte del conduttore almeno nel porre il quesito e poi specifica che come locatari non chiederanno, pur avendone facoltà contrattuale, il rimborso delle spese di manutenzione.
 
Re: manutenzione x alberto

se è cosi è giusto.. il locatore può portare in detrazione le spese, se non è cosi non può..
 
Re: manutenzione x alberto

sapendo che non ne sei convinto e visto che mi hai chiesto se ho dalla mia sentenze in merito te ne cito alcune:

premettendo che vale per i beni di terzi, quindi in affitto, in comodato, in leasing..

partendo dagli art. del codice civile 1575/1576 che pongono a carico del proprietario le spese di straordinaria manutenzione
art. 1577 anche le riparazioni urgenti che il conduttore fosse costretto a sostenere devono alla fine essere sopportate dal proprietario.

Il patto contrario deve risultare dal contratto, non basta l'autorizzazione a voce ne una raccomandata.. vale il contratto..nel silenzio del contratto vale il codice civile ..

vedere cmq ctc xII 2606 07/06/95
e anche l'iva non è detraibile se dette spese non son a carico del locatario..

cass 24/02/2001 2739
cass 06/7/2001 9195
ctc 2689 19/05/98
rm 05/10/88 461413

anche ctc sez XX 19/5/98 2689
 
Alto