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Manutenzione oridnari

R

RENATO

Ospite
AIUTATEMI

L'IVA AL 10 % DAL 01/10/2006 SULLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE (EDILIZIA) SI APPLICANO SU IMMBOBILI A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA O AGLI IMMOBILI IN GENERE TIPO CAPANNONI NEGOZI DEPOSITI ECC

GRAZIE INFINITE PER L'AIUTO
 
Secondo quanto precisato nella CM 7.4.2000, n. 71/E, gli immobili agevolabili possono essere così classificati:
UNITÀ IMMOBILIARI CATEGORIE CATASTALI DA A/1 A A/11, ESCLUSI GLI A/10 (UFFICI)
Ciò a prescindere dal loro effettivo utilizzo e dalla loro collocazione o meno in un edificio a prevalente destinazione abitativa. Così, ad esempio:
 è agevolato l’intervento di manutenzione di un appartamento facente parte di un edificio a prevalente destinazione non abitativa;
 non è agevolato l’intervento di manutenzione di un ufficio o negozio facente parte di un edificio a prevalente destinazione abitativa.
PERTINENZE DEGLI IMMOBILI ABITATIVI
Sono agevolabili anche gli interventi che hanno ad oggetto la sola pertinenza, anche nell'ipotesi in cui la stessa sia situata in un edificio che non ha prevalente destinazione abitativa (ad esempio, è agevolabile la manutenzione ordinaria effettuata sul garage situato in un centro direzionale di pertinenza della propria abitazione principale).
PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA
L’agevolazione si applica anche con riferimento alle quote millesimali corrispondenti alle unità non abitative situate nell’edificio.
EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Tali edifici devono essere connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa (adibiti a dimora di soggetti privati).
EDIFICI ASSIMILATI ALLE CASE DI ABITAZIONE NON DI LUSSO
Ciò a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività (ad esempio, orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, conventi).
Non sono compresi gli immobili privi del carattere di stabile residenza, quali caserme, ospedali, scuole.

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