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manutenzione beni di terzi

M

Mirto

Ospite
Un Autorimessa che è in affitto e che paga, anticipando al proprietario, le spese di manutenzione straordinaria scalandole dall'affitto per circa un anno e mezzo, come si deve comportare fiscalmente (imposte dirette e iva) dato che la ditta che ha svolto i lavori ha emesso fattura proprio a lei? Chi ha mai avuto un caso simile?

[%sig%]
 
ha rilevanza

dette spese son a carico del proprietario essendo straordinarie, a norma del codice civile ecc ecc..

quindi il locatore nn può in alcun modo detrarle, a meno che il contratto nn le ponga a carico del conduttore, ma in modo esplicito.

Se il proprietario le rimborsa (e il fatto che il canone viene ridotto per tali spese parla chiaro), a maggior ragione nn possono essere spesate dal conduttore.

Il contratto d'affitto deve porle a carico del locatore per aver luogo a detrazioni costo ed iva..

ciao
 
Grazie per il consiglio, ma resta un dubbio: l'Iva chi la detrae? nessuno?
 
poiche l'art.1576 c.c. è suscettibile di diversa contrattazione tra le parti, è possibile pattuire (per iscritto e con data certa) la diversa volontà.
quindi conduttore sostiene l'onere, detrae l'iva, spesa il costo in base a durata contratto.
La compensazione tra debito locativo e spese sostenute è solo un aspetto finanziario.
 
chiaro.. ma va messo per iscritto.. se il contratto di affitto nn menziona tali spese, le stesse son a carico del proprietario.. non ci si scappa..

il locatore vuol detrarle?
va autorizzato per iscritto.. come? variando il contratto d'affitto e registrando detta variazione..

in assenza di questo.. nulla detrae il conduttore.

la compensazione in questo caso nn è solo un aspetto finanziario, ma è un riconoscimento esplicito che tali spese son a carico del proprietario.
 
art. 1575 e 1576 cod. civile pongono a carico del proprietario le spese straordinarie di manutenzione

art. 1577 ribadisce che anche le riparazioni straordinarie urgenti che il conduttore deve sostenere devon poi esser sopportate dal proprietario..

vedere inoltre:
cass. 2739 del 2001
cass. 9195 del 2001
ctc 1998 n. 2689
rm 05/10/88 461413
ctc sez xx 19/05/1998 2689
ct 1° salerno sez. I 07/03/1990 n. 223/224
ctc xii 2606 07/06/1995

il trattamento delle stesse va messo nel contratto di locazione se si devon porre a carico del conduttore, altrimenti nn vale il silenzio assenso.

ciao
 
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