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mancato pagamento di retribuzioni

Geronimo

Utente Registrato
Anche se siete in pochi io la domanda la pongo comunque, così come mi è stata posta oggi.
A causa del mancato pagamento di retribuzioni per parecchi mesi (2 mesi interi e 3 di malattia nel settore del commercio) una lavoratrice si è dimessa per giusta causa. Ha sollecitato il datore di lavoro a provvedere al pagamento delle retribuzioni arrerate. Il datore di lavoro non solo non ha ancora provveduto al pagamento ma non risponde neppure alle richieste di pagamento. Cosa potrebbe fare la lavoratrice per tutelarsi nel migliore di modi?
Grazie a tutti.
Tanino
 
Riferimento: mancato pagamento di retribuzioni

Salve, tramite un legale potrà procedere per il decreto ingiuntivo.
Saluti Domenico
 
Riferimento: mancato pagamento di retribuzioni

Salve, tramite un legale potrà procedere per il decreto ingiuntivo.
Saluti Domenico


Dovrò allora indirizzarla da un legale?
Tu pensi che sia facile emettere il decreto ingiuntivo?
Il legale potrebbe intentare una causa di lavoro, cause che durano anni ed anni. Grazie, sei stato molto gentile.
Saluti
Tanino
 
Riferimento: mancato pagamento di retribuzioni

Salve, il decreto ingiuntivo è cosa diversa di una causa di lavoro vera e propria.

Il decreto ingiuntivo è disciplinato dagli articoli 633 e ss. C.p.c. E’ un procedimento sommario, per il quale il Giudice, sulla base di un ricorso rivolto all’ottenimento dello stesso ed alla produzione di prove scritte attestanti l’esistenza del debito, provvede all’emissione dell’intimazione a pagare nel termine di quaranta giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine il debitore potrà proporre opposizione a norma degli artt.642 e ss C.p.c., e che, in mancanza di tale opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.
Tratto da ingiunzioni online.
Buon ferragosto domenico
 
Riferimento: mancato pagamento di retribuzioni

Salve, il decreto ingiuntivo è cosa diversa di una causa di lavoro vera e propria.

Il decreto ingiuntivo è disciplinato dagli articoli 633 e ss. C.p.c. E’ un procedimento sommario, per il quale il Giudice, sulla base di un ricorso rivolto all’ottenimento dello stesso ed alla produzione di prove scritte attestanti l’esistenza del debito, provvede all’emissione dell’intimazione a pagare nel termine di quaranta giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine il debitore potrà proporre opposizione a norma degli artt.642 e ss C.p.c., e che, in mancanza di tale opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.
Tratto da ingiunzioni online.
Buon ferragosto domenico



Solo se esistenti titoli che legittimano la pretesa creditoria. In assenza e nel caso di opposizione, il giudice non dispone la provvisoria esecutività e nel detto caso si procede ad una causa di lavoro vera e propria.
Buon ferragosto
Stefano
 
Riferimento: mancato pagamento di retribuzioni

Salve Stefano, la domanda posta da Tanino/Geronimo è stata quella di conoscere, quale azione poteva intraprendere per la tutela.
La mia risposta è stata quella del D.I, inquanto più rapido e, aggiungo, anche meno gravoso economicamente rispetto ad una azione giudiziaria ordinaria.

Preciso altresì che, in alcuni casi, sia all’inizio, quando il Giudice emette il Decreto Ingiuntivo, sia nel corso del successivo procedimento di opposizione, e al ricorrere di determinati presupposti, si può ottenere la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo, sebbene opposto ovvero se anche non siano decorsi i 40 giorni per l’opposizione.
Buona domenica
Domenico
 
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