attenzione che la ricevuta rilasciata dal professionista quale impegno all'invio telematico non ha alcun valore ai fini della presentazione, vale solo la ricevuta rilasciata dall'agenzia entrate, quindi il condono è come se non fosse presentato.
In caso di Unico, tale comportamento è sanzionato sia nei confronti dell'intermediario per mancato invio di una dichiarazione di cui si è assunto l'impegno (sanzione cmq, ravvedibile) che del contribuente, in quanto ha omesso la presentazione della dichiarazione.
in caso di condono, l'intermediario è sanzionabile come sopra (minimo 516,46 a 5164.46 euro ravvedibile con un decimo della sanzione minima)
il condono di cui si è omessa la dichiarazione non è valido, le cifre pagate non rimborsabili ma imputate come acconto nel caso di un eventuale accertamento fiscale.