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MANCATA PRESENTAZIONE F24

V

vincenzo

Ospite
<HTML>Salve a tutti,chiedo cortesemente una delucidazione.
Il 21 Luglio avrei dovuto presentare il modello F24 per saldare,in compensazione con saldo finale pari a zero,acconto irpef 2003,saldo e acconto irap,add.li irpef.Non ho presentato il modello in questione,ripeto con saldo finale pari a zero_Ora cosa debbo fare?
Presentarlo cosi'com'e' ?
Aggiungere le sanzioni e gli interessi?
Quest'ultime-i sono a loro volta compensabili?
Ho maturato crediti come saldo Irpef ed Inps,posso effettuare la compensazione direttamente sulla dichiarazione anziche'esporla in F24?
Grazie,attendo qualche cortese chiarimento.
Vincenzo</HTML>
 
<HTML>L'eventuale compensazione imposta da imposta non comporta nulla ma se hai compensato che ne so irpef con irap od inps ecc. è obbligatoria la presentazione. La mancata presentazione è sanzionata con 154 euro ridotta a 51 se il ridardo non supera 5 giorni, è però facoltà degli uffici se la mancata presentazione non ha creato pregiudizio all'azione di controllo non applicarla affatto.

Il mio consiglio: presentalo il prima possibile senza fare ravvedimento poi stai vedere tanto la sanzione quella è e quella rimane.</HTML>
 
<HTML>Anzitutto ti ringrazio ,e ti chiedo cortesemente di leggere questo prospetto:
Irpef:
Il saldo 2002 e' un credito di 858,00
L'acconto-1°rata-e'pari a 758,52
posso evitare di evidenziare in f24 tale compensazione oppure e'inevitabile?
Irap:
Il saldo 2002 e'un debito:posso compensarlo con il credito Iva
Inps:
Il saldo 2002 e'un credito di 483,00
L'acconto 1°rata e'un debito di 153,13
come per l'Irpef,posso effettuare tale compensazione interna senza evidenziarla in F 24?
Riepilogando:
la presentazione dell'F24 e'quindi obbligatoria in caso di compensazioni tra "fonti"diverse,tipo compensare irap con iva?
in sostanza se ho ben capito avrei commesso solo la violazione della mancata tempestiva consegna dell'F24?E la sanzione e'fissa e pari a 154 euro senza possibilita'di ravvedimento?E se volessi versarla autonomamente,e'compensabile ?
Quando e'possibile scalare internamente un'imposta,tipo irpef-saldo con irpef acconto,come si puo'fare?Tramite f24 oppure come?
Ti ringrazio molto
Vincenzo</HTML>
 
<HTML>Innanzitutto hai commesso SOLO la mancata presentazione del F24 a zero SE effettivamente hai crediti superiori ai debiti e dai dati che hai dato non è chiara la situazione. Ma immagino che sia così.
La regola generale è che imposta da imposta sia superfluo presentare l'f24 per evindenziare la compensazione, e funziona semplicemente così: non presenti niente, gli utilizzi vengono poi evidenziati nelle dichiarazioni dei redditi nei rispettivi quadri alle voci CREDITI DA DICHIARAZIONE PRECEDENTE.
Per orientamento l'INPS pretende invece l'evidenziazione degli utilizzi dei crediti in F24 quindi come suggerimento personale quando hai un credito INPS anche se lo compensi con un debito INPS presenta l'F24.
La ragione dell'obbligatorietà del f24 anche se a zero è data proprio dalla necessità dei vari enti di sapere con che cosa hai pagato che cosa, per capire quindi le relative spettanze di ognuno.
Per il ravvedimento è mia opinione di non farlo, poi vedi un po', proprio perché se lo presenti in ritardo non c'è un vero e proprio pregiudizio dell'attività di controllo per cui è molto probabile che non ti venga comminata nessuna sanzione. PERO' PRESENTALO.</HTML>
 
<HTML>Ti ringrazio molto,presentato stamattina stessa.
Di nuovo grazie.
Vincenzo</HTML>
 
<HTML>beh, non è così:

circolare 19/06/2002 n. 54/e l'agenzia entrate afferma che:
l'omessa o ritardata presentazione del mod. f24 a zero, determina l'applicazione ai sensi del successivo comma 4 dell'art.19 Dlgs 241/97, della sanzione amministrativa di lire 300.000 (154 euro) ridotta a Lire 100.000 se il ritardo non supera i 5 gg. lavorativi.

Secondo L'agenzia non è una violazione formale ma un ostacolo all'attività di accertamento.

si può regolarizzare il tutto col ravv. operoso presentando f24 a zero e versando contestualmente con il cod. 8911 la sanzione ridotta pari a 30 euro se il mod. viene presentato oltre i 5 gg. lavorativi alla scadenza, 10 euro se entro.

a chii non regolarizza la violazione saranno comminate le sanzioni in misura intera.

Però le dette sanzioni potranno fruire della definizione agevolata art. 16 DLgs 472/97 mediante il pagamento entro 60 gg di un importo pari ad 1/4 di quanto erogato dall'ufficio.

Quindi in definitiva l'azione dell'ufficio comporta che le sanzioni da versare non si discostino molto da quelle in seguito a ravvedimento operoso e si potrebbe ritenere non conveniente provvedere alla regolarizzazione spontanea.</HTML>
 
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