Riferimento: maggiorazione cassa edile
Io non sono consulente del lavoro..... pero' questo contributo ha uno scopo speciale che è quello di coprire il pagamento della tredicesima...... e quindi ha natura di stipendio????
Leggo in un sito della cassa edile:
Nel settore edile, a differenza degli altri settori, l’impresa non corrisponde direttamente all’operaio in busta paga la tredicesima e le ferie.
Versa, invece, alla Cassa Edile delle quote mensili a copertura di gratifica natalizia e ferie (GNF). Queste quote di salario differito vengono accantonate in un fondo gestito dalla Cassa Edile, che provvede a erogarle all’operaio a scadenze prefissate.
Il meccanismo di calcolo delle quote GNF è stabilito a livello nazionale dal CCNL e relativi allegati.
Le modalità di erogazione, invece, sono concordate a livello locale (CCPL e accordi territoriali).
MAGGIORAZIONI IN BUSTA PAGA E ACCANTONAMENTI ALLA CASSA EDILE
LA MAGGIORAZIONE CASSA EDILE (a carico ditta) va sommata alla retribuzione del lavoratore e concorre a formare l’imponibile socio-previdenziale e l’imponibile fiscale della busta paga.
Non tutta la maggiorazione va versata alla Cassa Edile: dal netto della busta deve essere detratto solo l’ACCANTONAMENTO.
La rimanenza resta in busta paga al dipendente.
MAGGIORAZIONE e ACCANTONAMENTO vanno calcolati:
- su tutte le ore di lavoro ordinario
- su tutte le festività (anche quelle che cadono di sabato e di domenica), tranne il 4 novembre
- su tutte le ore di malattia riconosciute e indennizzate dall’INPS (da lunedì a venerdì)
- su tutte le ore di infortunio riconosciute e indennizzate dall’INAIL (da lunedì a venerdì).
EROGAZIONI DELLA CASSA EDILE
Gli accantonamenti trattenuti in busta paga costituiscono un salario differito.
Vanno versati mensilmente dalle imprese alla Cassa Edile.
La somma degli accantonamenti viene poi erogata agli operai dalla Cassa Edile di Brescia tramite bonifico (bancario o postale) oppure bonifico domiciliato
presso le Poste Italiane.
Nell’arco dell’anno la Cassa Edile di Brescia effettua due erogazioni: una nel mese di agosto, l’altra nel mese di dicembre.
L’EROGAZIONE DI AGOSTO è la somma delle quote accantonate dal 1° ottobre dell’anno precedente al 31 marzo dell’anno in corso.
L’EROGAZIONE DI DICEMBRE è la somma delle quote accantonate dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno in corso.