Riferimento: locazione di natura transitoria
Ti riporto le conclusioni di una sentenza del Tribunale di Firenze in merito:
"Ai fini della qualificazione della natura transitoria del rapporto di locazione ai sensi dell’art. 26 L. n. 392/1978, non deve farsi riferimento alla pura e semplice volontà dei soggetti contraenti, bensì alla obiettiva natura dell’esigenza abitativa del conduttore, che comporti una permanenza precaria o sussidiaria nell’immobile, diversa dalla normale e continuativa dimora, in base alle complessive risultanze del suo sistema di vita ed attività lavorativa."
* Trib. civ. Firenze, 21 gennaio 1991, n. 106 *