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liquidazione iva

G

gigi

Ospite
se un commerciante emette il documento di trasporto con data ad esempio 25/09, può emettere fattura, relativa a detto documento, con data 01/10? se si l'iva sulle vendite è di competenza del 3° trimenstre o del 4°?
grazie a tutti
 
Ai fini della liquidazione IVA devi considerare la data della fattura e non quella del DDT.
Ciao
 
no, è come dice xxx, per le cessioni di beni con ddt anche se la fattura è emessa dopo, l'iva è di competenza del trimestre del ddt.

ciao
 
Scusate,

come mai dite che in questo caso l'iva rientra nel 3° trim?

Io concordo con Aida perché in contabilità si registra la fattura e non il DDT e la liquidazione IVA viene effettuata sulla base delle fatture registrate in contabilità (tenendo quindi conto della data delle fatture).Tutti i programmi di contabilità effettuano la liquidazione iva in base alla data del documento (fattura).

Sul DDT nella maggior parte dei casi non vengono indicati nemmeno gli importi!

A me quello che avete scritto suona strano e nuovo ma sono pronto a dire che mi sbaglio se mi fornite delle motivazioni dato che io non riesco a trovarle.
 
Ai sensi dell’art. 21, quarto comma, del dpr 633/1972, la fattura differita può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo, ma deve comunque essere inclusa nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la consegna o la spedizione dei beni

Nella determinazione dell'IVA periodica, a debito o a credito, assumono rilevanza le fatture emesse nel periodo, le fatture di acquisto registrate nel periodo e le fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel periodo;
per le consegne o spedizioni effettuate dal 01.10.1997 le fatture differite assumono rilevanza con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni, anche se possono essere emesse e registrate entro il giorno 15 del mese successivo.
 
Decreto Legge del 29/09/1997 n. 328

Titolo del provvedimento:
Disposizioni tributarie urgenti.

art. 3


Titolo:
Registrazione delle fatture.

Testo: in vigore dal 30/09/1997
Note: Per la vigenza vedi meglio comma 2.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo, concernente l'emissione
delle fatture, le parole "la fattura puo' essere emessa entro il mese
successivo" sono sostituite dalle seguenti: "la fattura puo' essere emessa
entro il giorno 15 del mese successivo";
b) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, concernente la
registrazione delle fatture, le parole "entro il mese di emissione" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il termine di emissione e con riferimento al
mese di consegna o spedizione dei beni".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle cessioni di beni con
consegna o spedizione a decorrere dal 1 ottobre 1997.

[%sig%]
 
Ovviamente han ragione xxx, Alberto e Fra.
Scusate ma se in un sito fiscale non conosciamo l'abc è davvero sconfortante,altro che confusione in giro, c'è il caos.
 
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