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Liquidazione, indennità di disoccupazione e mobilità in deroga.

Buongiorno e buon Natale a tutti,
avrei alcuni questiti da porre per quanto riguarda l'argomento in oggetto. Dal primo gennaio prossimo si interromperà definitivamente il rapporto con la mia Ditta dove lavoravo come dipendente a tempo indeterminato dal 2000, per cui dovrò ricevere la liquidazione entro 60 giorni da quella data giusto? Poi prenderemo l'indennità di disoccupazione dall'Inps per quanti mesi? E di quanto è l'importo? La mia ditta ha fatto un accordo con la Regione Lazio per darci la mobilità in deroga quando scadrà il periodo della disoccupazione, a quanto ammonterà la mobilità? Avendo io 46 anni, sarò "coperto" fino a tutto il 2013 giusto? Nell'indennità di disoccupazione è previsto il pagamento degli assegni familiari? (per questi ultimi ho una regolare domanda fatta a luglio 2011 che è valida fino a giugno 2012, almeno lo era prima della lettera di licenziamento, giusto?).
Infine, a proposito del TFR, essendo io separato legalmente dal settembre 2008 (ma non ancora divorziato), devo pagare alla mia ex il 40% della liquidazione rapportata agli anni di matrimonio? Lei non percepisce assegno di mantenimento, ma mio figlio si, per cui non credo ne abbia diritto, giusto?
Grazie dell'eventuale risposta e scusatemi se mi sono dilungato troppo. Fabrizio, Roma.
 
Salve Fabrizio, il tfr, salvo diversa disposizione del ccnl applicato, è liquidato alla data di cessazione del rapporto;

la durata della indennità di disoccupazione ( nel tuo caso 46 anni) è pari a 60% per i primi 6 mesi; 50% per i successivi 2 mesi;

la misura dell’indennità è calcolata in percentuale sulla retribuzione media ( soggetta a contribuzione), ai 3 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione, entro comunque di massimali rivalutati ogni anno;

la misura dell’indennità di mobilità in deroga, è pari all’80% della retribuzione mensile ( senza le indennità) + ratei di 13esima e 14esima, si terrà conto, anche in questa occasione, dei massimali determinati di in anno in anno, altresì, sarà dovuta un’aliquota contributiva del 5,84%;

Sono dovuti gli assegni per il nucleo familiare durante il periodo di disoccupazione;

una quota del tfr, è dovuta, solo dopo il divorzio e comunque, anche in quest’ultimo caso subordinato ad alcune condizioni.
Saluti Domenico
 
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