Salve joviocean, l’art. 89 del ccnl stabilisce che salvo i casi di legittimo impedimento , il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della propria assenza al datore di lavoro…in caso di mancata giustificazione trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata.
Nel caso di assenze ingiustificate sarà operata la trattenute di tante quote giornaliere della retribuzione di cui… quante sono le giornate di assenza, fatta salva l’applicazione della sanzione prevista al successivo titolo XXXIII ( norme disciplinari).
L’art. 138 punto 6 prevede il licenziamento nei casi richiamati all’art. 89 ( giustificazione delle assenze.
Fatta questa doverosa premessa, il licenziamento per giusta causa rientra nella definizione di licenziamento disciplinare.
Il datore di lavoro, di fronte ad una mancanza o ad un comportamento c.d. inadempiente del dipendente, è tenuto prima del provvedimento del licenziamento per giusta causa, ad osservare un particolare procedimento diretto sostanzialmente a consentire al dipendente di potersi giustificare.
Se la procedura di cui sopra non è osservata la conseguenza è quella della nullità per violazione di norma di Legge ( art.7 legge 300).
Se invece si è provveduto alla contestazione dell’assenza e il dipendente ha proposto le proprie giustificazioni, non ritenute valide dal datore di lavoro, potrà essere licenziato per giusta causa.
Saluti domenico