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licenziamento e apprendista

fashionge

Utente
contratto apprendista stipulato nel 2010
con bimbo piccolo di 2 anni.
Azienda piccola con 3 dipendenti.

E' stato (secondo me) erroneamente applicato il dsg del 2011 con preavviso arrivato l'ultimo giorno di lavoro e che si protrae dopo la data di scadenza effettiva della formazione relativa al soggetto in apprendistato.

In realtà se interpreto bene dsg 167 del 2011 art 7 comma 6

Ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di
apprendistato gia' in essere

sul dsg di legge 476 del 2003 il datore di legge in base all art 2118 è tenuto a dare il preavviso precedente alla fine della formazione.

Quasi certo che il licenziamento sia illegittimo.. come comportarsi a riguardo ??

Segnalarlo al sindacato o all ex ispettorato del lavoro ??

E' previsto il reintegro del lavoro o come credo, nelle aziende con meno di 15 dipendenti è previsto un indennizzo tra le 2,5 e le 6 mensilità'.

C'è qualche ulteriore tutela visto che il soggetto ha un bimbo inferiore ai 3 anni ?

Tra l'altro.. licenziamento senza giusta causa...

consigli a riguardo ?
 
Salvefashionge, è necessario fare le seguenti precisazioni:

il d.lgs 276-2003 ( art.48-lettera c) stabilisce la possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;

la c.d. riforma Fornero ( legge 92-2012) ha introdotto la seguente citazione:

“Ai sensi della nuova lettera m) dell’art. 2, comma 1, come modificata dalla lett. b) del comma 16, dell’art. 1, della legge di riforma, si specifica che durante il periodo di preavviso, successivo al recesso datoriale, intimato al termine del contratto, ai sensi dell’art. 2118 c.c., “continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato”.

La precisazione permette al datore di lavoro di procedere al preavviso previsto dal ccnl, con decorrenza dal termine del periodo di apprendistato.

Per quanto sopra, nella circostanza lamentata non pare ci siano elementi illeciti da parte datoriale.

Nessuna tutela anche nel caso di figlio con meno di 3 anni.

Saluti domenico
 
m) possibilita' per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facolta' di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (2).

Per come la interpreto io..

nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.

Ok quindi dsg 167 del 2011 art 7 comma 6.. E mi rimanda quindi alle normative previgenti.

Sbaglio?
Altre considerazioni in merito.
 
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