RE: regio decreto
<HTML>LEGGE 23 novembre 1939, n. 1815
DISCIPLINA GIURIDICA DEGLI STUDI DI ASSISTENZA E DI CONSULENZA
(Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1939, n. 291)
Art. 1
Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero
autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si
associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o
autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi,
esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o
tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.
L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma
precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i
singoli associati.
Art. 2
[È vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al
precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare,
anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in
materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria] (*).
(*) Abrogato dall'art. 24, Legge 7 agosto 1997, n. 266
Art. 3
Sono esclusi dal divieto di cui all'articolo precedente gli enti e gli istituti pubblici,
nonché fermo restando l'obbligo della notificazione preveduta dall'art. 1, comma secondo, gli
uffici che le società, ditte od aziende private costituiscono per la propria organizzazione
interna nelle materie indicate nei precedenti articoli.
Art. 4
La tenuta o la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di
lavoro, previdenza ed assistenza sociale non può essere assunta da parte di coloro che non
sono legati alle aziende stesse da rapporto d'impiego se non in seguito all'autorizzazione del
competente Circolo, dell'Ispettorato corporativo, per coloro che intendano esercitare la
predetta attività nella circoscrizione di un solo circolo, e del Ministero delle corporazioni negli
altri casi.
Avverso il provvedimento dell'Ispettorato corporativo gli interessati possono ricorrere,
entro trenta giorni dalla comunicazione, al Ministero delle corporazioni (2), che decide in via
definitiva] (*).
(*) Articolo abrogato dall'art. 41, Legge 11 gennaio 1979, n. 12
Art. 5
[La disposizione dell'articolo precedente non si applica a coloro che siano iscritti negli
albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri.
Tuttavia gli iscritti negli albi medesimi, che intendono dedicarsi all'attività prevista
dall'articolo precedente, debbono farne denuncia al competente Circolo dell'Ispettorato
corporativo, e qualora la loro attività si eserciti in più Circoli, al Ministero delle
corporazioni](*).
(*) Articolo abrogato dall'art. 41, Legge 11 gennaio 1979, n. 12
Art. 6
Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del
Regno esercitano una professione o attività associata in modo diverso da quello stabilito
dall'art. 1 devono conformarsi, entro il termine di sei mesi a decorrere da tale data, alle
disposizioni dello stesso articolo.
Trascorso inutilmente questo termine, essi devono cessare dall'esercitare la professione
o l'attività associata in contrasto con il citato art. 1.
Coloro che, alla data indicata nel comma precedente, attendono alla tenuta o alla
regolarizzazione dei documenti delle aziende senza essere legati alle aziende stesse da
rapporti di impiego, possono chiedere l'autorizzazione prescritta dall'art. 4, ovvero provvedere
alla denuncia di cui all'art. 5, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data anzidetta.
Essi devono cessare la loro attività alla scadenza del termine di tre mesi, qualora nel
termine stesso non abbiano presentato la domanda di autorizzazione, o la denuncia, ovvero
entro tre mesi dal giorno in cui è divenuto definitivo il provvedimento di rigetto della
domanda di autorizzazione.
Art. 7
Salvo che il fatto non costituisca reato più grave:
a) i contravventori alle disposizioni dell'articolo 1 e dell'art. 6, comma 1, sono puniti con la
sanzione amministrativa fino a lire 400.000;
b) i contravventori alle disposizioni dell'articolo 2, dell'art. 4 e dell'art. 5, comma 2, sono puniti
con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.
I professionisti indicati nell'art. 5, che omettano di provvedere alle denunce di cui agli
artt. 5 e 6, sono puniti con l'ammenda fino a L. 80.000.
Art. 8
Con decreti Reali da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro per le corporazioni, a termini dell'art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926,
n. 100, saranno date le norme che potranno occorrere per l'integrazione e l'attuazione della
presente legge.</HTML>