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lettere d'intento

M

massimo

Ospite
ci siamo dimenticati di presentare una lettera d'intento al 16 dicembre 2005.
se la presento x il 16 febbraio 2006 (assieme a quelle di gennaio) qualcuno di voi sa dirmi a quante sanzioni andiamo inoltro??
Sara'inviato un modello f24 come avviene x i pretel??
grazie.
 
Il codice da utilizzare è 8904; la sanzione è fissa ed pari ad euro 51,64 se non sono statte emesse fatture nei confronti del cliente.
Qualora siano state emesse, nel corso del 2005, fatture senza addebito d'Iva, ai sensi dell'articolo 8 lettera c) del DPR 633/72, la sanzione è del 20%, calcolata sullIva non addebitata al cliente.
 
Il ravvedimento operoso può essere effettuato entro un anno dal mancato adempinto; decorso un anno la sanzione varia dal 100% al 200% dell'Iva non addebitata.
 
Le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione non contengono alcuna specifica indicazione circa la possibilità per il cedente/prestatore di un esportatore abituale di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso in presenza di violazioni dell’obbligo in esame.
L’unica possibilità di correggere i dati già trasmessi è limitata infatti all’invio di una nuova comunicazione “Correttiva nei termini”, sostitutiva della precedente, entro il termine (16° giorno del mese successivo) previsto per l’invio.
Ora l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 41/E ha affermato che l’omessa o errata comunicazione in esame può essere oggetto di ravvedimento operoso ex art. 13, DLgs. n. 472/97. Pertanto, una volta decorso il termine per inviare la comunicazione “Correttiva nei termini”, il cedente/prestatore, sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, ecc. di cui abbia avuto formale conoscenza, può avvalersi del ravvedimento:
• inviando la comunicazione precedentemente omessa ovvero la comunicazione corretta;
• versando la sanzione ridotta ad 1/5 del minimo.
La misura della sanzione ridotta per regolarizzare la violazione commessa è così individuata:
 € 51 (258 : 5) in assenza di forniture all’esportatore abituale;
 20% (100% : 5) dell’IVA non applicata alle forniture effettuate nei confronti dell’esportatore.
Si ritiene a tal fine di poter utilizzare il codice tributo “8904”.
Va evidenziato inoltre che secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, il termine per la regolarizzazione in esame è individuato in 1 anno dalla violazione.
 
Nel mio caso l'iva evasa è inferiore ai 51 euro previsti in caso di non emissione di fattura. Che faccio pago l'iva che è circa 20 euro o verso la sanzione?
 
Che faccio pago l'iva che è circa 20 euro o verso la sanzione?
Versi i 20 Euro
 
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