Riferimento: Lavoro subordinato
Il quesito proposto può essere risolto esaminando le possibili alternative che, sotto il profilo civilistico, sono suscettibili di applicazione.
La norma fiscale, infatti, non pone alcuna specifica preclusione all' instaurazione di un particolare tipo di rapporto; essa si limita, invece, a porre alcune condizioni ed a prevedere alcune conseguenze che rilevano ai soli fini tributari.
Le alternative possibili, escludendo quelle societarie, sono rappresentate dai seguenti tipi di rapporto:
- lavoro dipendente;
- collaborazione coordinata e continuativa;
- associazione in partecipazione;
- impresa familiare.
L' instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente, però, è soggetto a rilevanti limiti fiscali.
-la deducibilità del compenso di lavoro dipendente corrisposto ai familiari è condizionata:
- dall' avvenuta registrazione dei compensi nelle scritture previste ai fini dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori;
- all' effettivo versamento di detti contributi.
In linea generale, con riferimento alla collaborazione coordinata e continuativa, occorre ricordare che essa deve essere resa "senza vincolo di subordinazione" e che in essa non si deve ravvisare una autonoma attività d' impresa o di lavoro autonomo professionale.
L' ultima alternativa ipotizzata riguarda l' impresa familiare, istituto che comporta:
- la possibilità di imputare ai familiari un reddito di ammontare complessivamente non superiore al 49 per cento di quello risultante dalla dichiarazione annuale dell' imprenditore;
- la necessità che il familiare collaboratore presti in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell' impresa familiare.
La tipa dell'INPS forse faceva riferimento alla circolare Inps n. 85 del 29 marzo 1995 : "nel caso in cui, l'imprenditore si avvalga dell'attività di familiari collaboratori e non sia stata costituita un'impresa familiare, il titolare può attribuire al familiare collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali. In ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell'impresa; i contributi per i collaboratori debbono essere calcolati sul reddito attribuito a ciascuno di essi dal titolare".
Spero anche se un minimo di esserti stata di aiuto.
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