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Lavoro intermittente

Buongiorno, mio nipote ha firmato a marzo, con scadenza 31 ottobre 2017, un contratto a chiamata a tempo determinato con obbligo di risposta. Per motivi personali, legati all'impossibilita di conciliare lavoro e studio, visto il numero sempre crescente di ore di lavoro richieste rispetto a quanto verbalmente concordato, mio nipote vorrebbe recedere dal contratto. Preciso che la sua qualifica è "operaio" e che la sua mansione è "aiuto commesso". Ha letto che il datore di lavoro può chiedere un "congruo risarcimento". In che consiste? A quanto ammonta un possibile risarcimento "congruo"? Quanto preavviso deve dare? Grazie per il vostro lavoro
Roberta
 
Salve, il contratto a termine non prevede il preavviso di dimissioni, salvo non venga stabilito nel contratto individuale;

le dimissioni ( salvo che per giusta causa) prima del termine previsto in origine, potrebbe determinare un risarcimento danni in favore del datore di lavoro (risarcimento danni con l'onere della prova a carico di quest'ultimo), in un caso simile che ho seguito personalmente, il giudice del lavoro ha quantificato il risarcimento in favore del datore di lavoro, al periodo di preavviso stabilito dal ccnl per il lavoratore a tempo indeterminato;

con riferimento il “congruo risarcimento”, questo riguarda solo il caso di rifiuto di risposta alla chiamata ( precisiamo che l'obbligo di risposta richiede una indennità in favore del lavoratore), il congruo risarcimento deve essere stabilito dal ccnl applicato oppure nel contratto individuale, ma la domanda pare di comprendere è riferita all'interruzione del rapporto rassegnando le dimissioni, quindi non rileva nella fattispecie

Detto tutto ciò, posso suggerire una risoluzione c.d. consensuale, che non esporrebbe così suo nipote a risarcimento alcuno.

Saluti
 
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