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Lavoro in nero e vertenza:a chi?

tati87

Utente
Buonasera,
Vorrei avere delle info riguardo alle vertenze di lavoratori in nero.Elenco la mia situazione fino al Giugno 2012 quando finalmente sono stata assunta da un'altra parte:

-dal febbraio 2009 ho lavorato totalmente in nero in agenzia immobiliare come segretaria 41 h settimanali(non per mia scelta, e con mille solleciti di regolarizzazione)
- venivo pagata da sempre in contanti il 10 di ogni mese(partita da € 800 () e arrivata a €1100)
- non è mai venuto nessuno a controllare
- potrei avere testimoni!
- ho svariati documenti firmati da me (ricevute della posta, fax ,e-mail che riportano il mio nome ecc...)

Quello che mi chiedo e che mi preoccupa di più è: la sanzione o multa viene data ,una volta fatta denuncia all'ispettorato e poi vertenza,solo al datore di lavoro o anche al "dipendente"?
Esiste un sindacato in particolare per i lavoratori delle agenzie immobiliari o mediazione creditizia?O mi posso rivolgere indistintamente all cgil/cisl?

Chiedo scusa per la richiesta dozzinale ma voglio muovermi con qualche info in piu da chi magari ne è già passato o lo fa di lavoro.
Grazie mille
Buona serata
 
Salve tati87, potrai rivolgerti al sindacato ( uno qualsiasi), che con l'assistenza dell'ufficio vertenze suggerira il da farsi.
Detto questo, vengo alla domanda ( quella che ti preoccupa di più).

La Cassazione in una recente sentenza ( nr.9867 del 05/05/2011) ha stabilito che " il debitore principale verso il Fisco è il percettore del reddito imponibile (sostituito) e non il sostituto, obbligato ad effettuare la ritenuta ed il successivo versamento, con la conseguenza che il debitore principale (sostituito) è, comunque, obbligato a dichiarare il reddito percepito e pagare le relative imposte".
Saluti domenico
 
Salve tati87, potrai rivolgerti al sindacato ( uno qualsiasi), che con l'assistenza dell'ufficio vertenze suggerirà il da farsi.
Detto questo, vengo alla domanda ( quella che ti preoccupa di più).

La Cassazione in una recente sentenza ( nr.9867 del 05/05/2011) ha stabilito che " il debitore principale verso il Fisco è il percettore del reddito imponibile (sostituito) e non il sostituto, obbligato ad effettuare la ritenuta ed il successivo versamento, con la conseguenza che il debitore principale (sostituito) è, comunque, obbligato a dichiarare il reddito percepito e pagare le relative imposte".
Saluti domenico[/QUOTE]
 
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