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Lavoro in Francia e residenza in Italia

guyver

Utente
Buongiorno a tutti
a marzo 2011 sono stato assunto da una ditta francese in Francia, non mi sono iscritto all'AIRE e ho mantenuto pertanto la residenza in Italia dai miei (ma ho sempre vissuto in Francia a parte qualche sporadico rientro in Italia).
Nel 2011 ho lavorato 2 mesi per la precedente ditta italiana (e ho il CUD) e 10 per quella francese.
Ora devo fare il modello unico indicando reddito estero e quello italiano del 2011. Ho consegnato al CAF il CUD e l'avis des impots francese, con la tassa da pagare.
Il mio forte dubbio e' che debba pagare un bel po' di soldi come tasse in Italia, scontando la parte pagata al fisco francese (ho provato a fare delle simulazioni sul quadro CR del modello unico).
E' corretto il mio ragionamento? Oppure si applicano le retribuzioni convenzionali? L'accordo per evitare la doppia imposizione opera in questo modo (cioe' scontando dall'irpef totale italiana del reddito totale italo-francese la parte pagata in Francia e di quella gia' pagata sui due mesi lavorati in Italia) ?
Grazie
 
Egregio signore,
Se lei è rimasto residente fiscale in Italia dovrà qui corrispondere le imposte, per tutti i redditi prodotti nel mondo, quindi i due mesi lavorati in Italia (già ovviamente sottoposti ad imposizione durante i periodi di paga), e tutti gli altri redditi da lei prodotti, quindi ovviamente quelli oltralpe.
Ritengo che l’imposizione francese, per i redditi più bassi, sia più bassa rispetto a quella italiana, da ciò ne deriva che, quando dovrà determinare il credito d’imposta, definito nell’articolo 165 del Tuir, dovrà corrispondere (in Italia) la differenza rispetto alla maggior misura italiana.
In merito all’applicazione della retribuzione convenzionale, è un discorso un po’ ampio, ed ho poc’anzi esposto la mia opinione alla signora Marzia, qui su questo forum.
L’accordo sulle doppie imposizioni (quindi la tassazione esclusiva in Francia), potrebbe operare se lei avesse soggiornato in Francia per meno di 183 giorni nell’anno fiscale considerato (oltre al rispetto dei punti b) e c) dell’articolo 15 della citata Convenzione).
Con i migliori saluti.
Luigi Rodella
 
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