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Lavoratore italiano in canada serve iscrizione all'Aire?

Luigia

Amministratore
Inviato il 13/10/2012 alle 13:54 da Gabriele nel blog di fisco e tasse
Gentile Rag. Rodella
Avrei un quesito da porle in quanto lavoratore all’estero.
Vivo e lavoro in Canada dal gennaio del 2012, sono dipendente presso una società Canadese di consulenza aziendale. Ritengo di poter facilmente dimostrare che la sede principale dei miei affari e interessi economici e personali sia in Canada in quanto sono celibe e convivo stabilmente con la mia compagna anch’essa in Canada. L’unico interesse che ho in Italia è un appartamento di mia proprietà dove mantengo la residenza anagrafica. Non sono iscritto all’AIRE perché spero di poter rientrare in Italia al più presto, presumibilmente tra qualche anno.
Le confesso che ho letto la convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Canada ratificata con legge 24 marzo 2011 n. 42 ma, vista la mia scarsa competenza in materia, non sono riuscito ad avere un quadro chiaro della situazione, nel particolare non ho capito quali sono i presupposti per non essere considerato residente ai fini fiscali in Italia.
Dopo quanto premesso il quesito che vorrei porle è il seguente.
Ai fini fiscali è necessaria l’iscrizione all’AIRE per evitare le doppie imposizioni (dover dichiarare anche in Italia i redditi Canadesi ivi tassati)?
Per quanto riguarda l’appartamento che possiedo in Italia i redditi ad esso relativi li dovrò comunque dichiarare in Italia?
La ringrazio anticipatamente per i chiarimenti che potrà darmi
Cordiali saluti
 
Egregio signor Gabriele,
Ho avuto modo di evidenziare nei miei lavori, posti a corollario del blog, nonché in modo forse più esaustivo, sull’articolo pubblicato sulla rivista FISCALITA’ ESTERA N. 5/6 “LAVORO ESTERO: LA RESIDENZA FISCALE DEL LAVORATORE” , che il fatto di essersi iscritto nella anagrafe dei lavoratori residenti all’estero (AIRE), è un requisito essenziale, affinché il lavoratore possa essere considerato residente fiscale all’estero. A dire il vero, c’è stata qualche interpretazione “fuori del coro” che riteneva, in una ipotesi analoga alla sua, la possibilità di non essere più considerato residente fiscale in Italia (cfr. Saverio Capolupo – La residenza fiscale – Rivista il Fisco 40/1998 pag. 12999); personalmente, considero che l’iscrizione all’AIRE sia uno degli elementi indispensabili affinché il soggetto non possa più considerarsi residente fiscale in Italia. Per cui, nella ipotesi da lei evidenziata, per tutto il 2012 si dovrà applicare nei suoi confronti il principio della tassazione concorrente, previsto dall’articolo 51 comma 8 bis del Tuir, a fronte del quale, per effetto della duplice imposizione, avrà diritto ad un credito di imposta determinato in base all’articolo 165 del Tuir.
Senza voler approfondire oltre misura l’articolo 15 della Convenzione da lei citata, vorrei qui evidenziare che riguarda la permanenza nello Stato estero per brevi periodi (max 183 giorni nell’anno solare). Qualora si dovessero perfezionare anche gli altri due requisiti (non solo quello temporale), si potrebbe applicare la tassazione esclusiva in Canada. Però non è il suo caso, in quanto lei rimane all’estero per tutto l’anno.
In merito all’appartamento, non sono un commercialista, però in linea generale sarei propenso di ritenere che, lei essendo residente in Italia e possedendo un immobile qui censito, si debba necessariamente applicare la tassazione ordinaria.
Con i migliori saluti.
Luigi Rodella
 
lavoratore offshore

Gentile Sig. Rodella,

scrivo per conoscere la futura posizione fiscale per questo tipo di lavoro:
-società datrice di lavoro europea (norvegese) e contratto internazionale con retribuzione lorda (c'è un 7,8% di imposte che vengono detratte e poi restituite)
-lavoro per almeno 188,5 giorni su navi battenti bandiere europee e non in acquee europee e non (alta mobilità)
-assicurazione medica internazionale fornita dalle ditta
-fondo pensionistico internazionale fornito dalla ditta (che paga la seaman pension)
-libretto seaman di Panama
-stato civile celibe, senza mogli/fidanzate o proprietà (eccetto una comunissima utilitaria) ma residenza presso i genitori

Voci dicono che chi lavora per società estera ed è all'estero per più di metà anno non deve presentare dichiarazioni e inoltre ho trovato i seguenti riferimenti (applicabili solo ai marittimi e io sono un marittimo??)
"L. 16-03-2001, n. 88

Art. 5 - Disposizioni concernenti i marittimi imbarcati


Commi da 1 a 4 (omissis) .
5. Il comma 8-bis dell' articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall' articolo 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall'attività prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi. I lavoratori marittimi percettori del suddetto reddito non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, so
no comunque tenuti a dichiararlo all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica."

Ho dato uno sguardo ad altri post sul forum ma le situazioni erano un tantino diverse. Poiché da solo non sono in grado di raccapezzarci vorrei avere chiarimenti intellegibili a un povero cittadino "*********" in fatto di materia fiscale&co.
Ringrazio anticipatamente per i vostri suggerimenti

Distinti saluti

Simone
 
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