F
Franz
Ospite
L’art.34 della L.392/78, in materia di locazioni di immobili ad uso commerciale, prevede un indennità per la perdita dell’ avviamento pari a 18 mensilità qualora la risoluzione del contratto non sia avvenuta per inadempimento o disdetta da parte del conduttore. Secondo voi questa è una clausola inderogabile oppure se, diversamente pattuito tra le parti, si può evitare di inserire nel contratto.????