Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

L.392/78

F

Franz

Ospite
L’art.34 della L.392/78, in materia di locazioni di immobili ad uso commerciale, prevede un indennità per la perdita dell’ avviamento pari a 18 mensilità qualora la risoluzione del contratto non sia avvenuta per inadempimento o disdetta da parte del conduttore. Secondo voi questa è una clausola inderogabile oppure se, diversamente pattuito tra le parti, si può evitare di inserire nel contratto.????
 
...grazie Alan per avermi risposto...in ogni caso ho visto molti contratti in cui non viene fatta menzione dell'indennità per la perdita dell'avviamento anche se è una norma intrinseca dei contratti di locazione...pur tuttavia ciò che conta è la volontà delle parti...cosa ne pensi?????
 
volontà delle parti e...buona fede...
ritengo che oltre ad essere inderogabile, se fosse pattuita renderebbe la clausola nulla.
 
Alto