Non credo che possa applicare l'esenzione iva. I "pedagogisti" non sono previsti dal testo unico delle leggi sanitarie con riferimento alle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, nè in successivi decreti.
Se invece si tratta di psicologi, biologi, terapisti della riabilitazione, ortottisti, logopedisti, massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, podologi, il discorso cambia, ma la prestazione deve essere resa alla persona con finalità di diagnosi, cura o riabilitazione (tutela della salute preventiva o successiva).
Le consulenze a amministrazioni comunali non sono invece esenti.