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IVA SULLA CESSIONE IMMOBILI STRUMENTALI : REGIME TRANSITORIO

D

Dario

Ospite
Nel periodo transitorio tra il 4 luglio (data di entrata in vigore del decreto legge n. 223) e il 12 Agosto (data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto) le locazioni e le cessioni di immobili strumentali sono state sottoposte al regime di esenzione da Iva senza la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta.
L’esenzione è stata poi attenuata dalla legge di conversione, con l’introduzione della facoltà di opzione per il regime Iva, fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto legge.
Tuttavia è stato disposto che il locatore o il cedente possono optare per l’applicazione dell’imposta sulla base degli articoli 8 e 8 ter come risultanti dalla legge di conversione.
Quesito: Sono titolare di un ambulatorio medico e per cui “Soggetto passivo di imposta”ho acquistato nel periodo transitorio tra il 4/luglio2006 (data di entrata in vigore del decreto legge 223) e il 12 agosto (data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto) l’ufficio dove svolgo la mia attività pagando l’imposta di registro come il decreto legge n.233 mi imponeva di fare ,che ammontava al 10% del valore dell’immobile ; ora mi trovo nella situazione in cui la legge di conversione del 12 Agosto 2006 dà facoltà a chi mi ha venduto l’immobile di optare per il regime IVA (anche se specifica che sono fatti salvi gli effetti prodotti dallo stesso decreto) obbligandomi ad un’esborso aggiuntivo del 20 % del valore dell’immobile; mettendomi in una situazione molto critica per quanto concerne la mia attività,poiché non potrei far fronte a imprevisti di carattere finanziaro. Come posso risolvere questo problema,esiste la possibilità di un ricorso o di una forma di pagamento rateale,o addirittura far domanda all’ufficio delle entrate per poter completare il pagamento dell’iva compensando l’imposta di registro già versata?Sono obbligato ad accettare passivamente questo cambio di imposizione tributaria?E’ possibile che non possa avvalermi di nessuna tutela contro questi abusi fiscali ?

[%sig%]
 
Finanziaria 2007, art. 1, comma 292:
- il cedente può optare per l'applicazione dell'IVA nella dichiarazione iva relativa al 2006
- l'eccedenza dell'imposta di registro è compensata con i maggiori importi relativi alle imposte ipotecarie e catastali e per gli importi aggiuntivi che non trovano capienza nella compensazione è possibile chiedere il rimborso.
 
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