l'art. 19bis1 lett h. del DPR IVA stabilisce che ... “non e` ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 25,82."
Tra le spese di rappresentanza rientrano anche gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio "non" rientrano nell’attivita` propria dell’impresa.
Pertanto l’IVA assolta per gli acquisti di prodotti da omaggiare ai clienti se di costo superiore a 25,82 euro non e` detraibile, mentre per quelli di valore unitario inferiore o pari a tale importo l’IVA e` detraibile.
Inoltre ai fini delle imposte dui redditi l'art. 108 del TUIR stabilisce che le limitazioni alla deducibilita' delle spese di rappresentanza non si applicano per le spese sostenute per i beni distribuiti gratuitamente di valore
unitario non eccedente euro 25,82 che quindi sono interamente deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute.