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iva società svizzera

A

alessandro

Ospite
<HTML>
Abbiamo ricevuto una fattura da un nostro fornitore svizzero per servizi svolti in italia, è corretto che sia stata applicata l'iva svizzera e in caso affermativo come posso ottenere il rimborso?
grazie.</HTML>
 
<HTML>E' fondamentale conoscere il tipo di servizio svolto.
Infatti, secondo il criterio generale stabilito dall'art.7/633, la territorialità si determina in base al domicilio/residenza del prestatore. In questo caso, trattandosi si fornitore svizzero, il servizio si considera svolto all'estero, e pertanto non è soggetto ad IVA per mancanza del presupposto territoriale.
Tale criterio subisce però svariate deroghe ad opera dello stesso a art.7 e - per le operazioni tra operatori UE - dell'art.40 DL 331/93.
Sul tema Le segnalo l'esauriente articolo di Graziano G.Visentin e Ornella Piovesana "Territorialità delle prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto", Il Fisco n.21 del 28 maggio 2001, pag.7549.
P.S.
In Svizzera c'è l'IVA?</HTML>
 
<HTML>In realtà quello che mi interessa sapere è se la società svizzera deve applicare l'iva , quindi bisognerebbe far riferimento alla normativa svizzera e non quella italiana. Da una mia verifica sulla legge iva svizzera sembrerebbe che il servizio svolto all'estero non sia imponibile in quanto carente del requisito della territorialità.
PS
Si l'iva esiste con aliquote differenti dalle nostre.
Grazie.</HTML>
 
<HTML>Il preblema è affrontato dall'articolo 12 della Legge IVA svizzera che stabilisce che in linea generale si considera luogo di una prestazione (e quindi imponibile) di servizi, il luogo in cui il prestatore ha la sua sede sociale o domicilio, a partire dai quali egli effettua la prestazione di servizi.
Come previsto dall'articolo 7/633, anche l'articolo 12 della legge IVA svizzera prevede delle eccezioni alla regola generale (anche se in maniera meno articolata rispetto alla norma italiana).
Tali eccezioni sono:
- le prestazioni di servizi effettuate in relazione in relazione alla prestazione o al coordinamento di lavori nel settore della costruzione;
- le prestazioni di trasporto sono considerate eseguite nel paese in cui è stato eseguito il percorso;
- le attività accessorie ai trasporti
Al di fuori delle tre eccezioni sopra indicate la prestazione di servizi sconta l'IVA svizzera</HTML>
 
<HTML>Se si è soggetti passivi di imposta si può chiedere rimborso al'Ufficio IVA centrale svizzero (Berna?) presentando apposito modulo</HTML>
 
<HTML>Ho trovato la legge iva svizzera e mi sembra che sia da prendere in c onsiderazione anche l'art.14. Trattandosi nella fattispecie di una prestazione artistica mi sembra di capire che il punto d) deroghi al principio generale determinanto il luogo della prestazione del servizio l'italia (ovvero dove si è svolta la manifestazione) e pertanto esentando la società dall'applicazione dell'iva per carenza del requisito della territorialità.
Cosa ne pensate?
Grazie a tutti.</HTML>
 
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