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Iva per Cassa

AlexCr12

Utente
Buongiorno.

Il nuovo regime dell'Iva per cassa (art.32-bis,D.L. n.83/2012), in vigore dal 01.01.2012, prevede che:

- Il cessionario/committente, che non ha optato per l'Iva per cassa, effettua acquisti di beni/servizi da un soggetto che ha adottato l'Iva per cassa; può detrarre l'Iva al momento di effettuazione dell'operazione, nonostante non abbia ancora pagato la relativa fattura?
- Il cessionario/committente, che ha optato per l'Iva per cassa, effettua acquisti di beni/servizi da un soggetto che ha adottato l'Iva per cassa; può detrarre l'Iva solo al momento del pagamento del corrispettivo?

Grazie in anticipo per gli eventuali chiarimenti.
 
Il regime dell'IVA per cassa ex art. 32-bis D.L. 83/2012, rispetto al previgente regime ex art. 7 D.L. 185/2008, prevede che l'opzione per l'applicazione del regime "coinvolge" solo il contribuente che la esercita, disinteressandosi del contribuente che invece non la esercita.
Premesso questo, se un contribuente, che esercita l'opzione per l'applicazione del regime "iva per cassa" ex art. 32-bis D.L. 83/2012, acquista un bene ovvero un servizio, potrà detrarre l'imposta solo al momento del pagamento della fattura, indipendentemente dal fatto che il cedente/prestatore eserciti o meno anch'egli l'opzione. Se invece il contribuente non esercita l'opzione egli potrà detrarre l'IVA immediatamente, indipendentemente dal fatto che il cedente/prestatore abbia o meno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime.
Ciao.
 
Il regime dell'IVA per cassa ex art. 32-bis D.L. 83/2012, rispetto al previgente regime ex art. 7 D.L. 185/2008, prevede che l'opzione per l'applicazione del regime "coinvolge" solo il contribuente che la esercita, disinteressandosi del contribuente che invece non la esercita.
Premesso questo, se un contribuente, che esercita l'opzione per l'applicazione del regime "iva per cassa" ex art. 32-bis D.L. 83/2012, acquista un bene ovvero un servizio, potrà detrarre l'imposta solo al momento del pagamento della fattura, indipendentemente dal fatto che il cedente/prestatore eserciti o meno anch'egli l'opzione. Se invece il contribuente non esercita l'opzione egli potrà detrarre l'IVA immediatamente, indipendentemente dal fatto che il cedente/prestatore abbia o meno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime.
Ciao.

Buongiorno.
La ringrazio per le delucidazioni.
Ho ancora un piccolo dubbio al riguardo: se adotto l'Iva per cassa a partire da dicembre 2012 devo esercitare l'opzione nella dichiarazione Iva/2013 oppure in quella relativa all'anno prossimo?
Saluti.
 
Buongiorno e buon lavoro a tutti, pongo un quesito in materia di iva x cassa peraltro già inviato in altra discussione (mi perdonino gli amministratori): lavoro in azienda che dal 1° gennaio ha deciso di aderire a tale regime (iva mensile); l'azienda svolge essenzialmente attività di falegnameria e, dal 2009, concede in affitto un fabbricato industriale (aperto apposito sezionale iva) - per questo emette fatture mensili che vengono pagate a mezzo riba a 60 giorni data fattura. L'affittuario è in regime iva ordinario mensile.




Il quesito è questo: se al 31/01/2013 provvedo ad emettere un'unica fattura x "canone locazione anno 2013" diciamo per complessivi € 50.000 + iva e pagamento in 12 rate mensili da marzo 2013 a febbraio 2014, io proprietario (in iva x cassa) verserò l'iva mensilmente e pro-quota a partire dal 16/04/2013 (il 16 del mese successivo al 1° pagamento della fattura annuale) - l'affittuario, al contrario, detrarrà l'iva totale della fattura già dal 16/02/2013. Questo comportamento può prefigurare una sorta di elusione dell'iva???
Per correttezza evidenzio che titolare e affittuario sono aziende distinte ma, riconducibili a parte degli stessi soci (ritengo che possa essere configurata un'operazione "tra parti correlate") - in merito all'affitto, il contratto è regolarmente registrato e fatturato ovviamente.
Grazie per l'aiuto e buon lavoro - Gianni
 
Bah...direi di no, per due ragioni:
1) nel nostro ordinamento il concetto di elusione è previsto solo ai fini delle II.DD. (art. 37-bis del DPR 600/73) mentre non vi è un'analoga previsione in ambito IVA, che io ricordi (vado a memoria).
2) non vedo alcun disegno elusivo inteso come operazione posta in essere al solo scopo di conseguire (solo ed esclusivamente) un indebito risparmio di imposta. Tuttìal più si è solo in presenza, a mio avviso, di una semplice sfasatura temporale con riferimento all'esigibilità dell'IVA, ma, ripeto, non vedo alcun disegno elusivo.
Ciao.
 
Bah...direi di no, per due ragioni:
1) nel nostro ordinamento il concetto di elusione è previsto solo ai fini delle II.DD. (art. 37-bis del DPR 600/73) mentre non vi è un'analoga previsione in ambito IVA, che io ricordi (vado a memoria).
2) non vedo alcun disegno elusivo inteso come operazione posta in essere al solo scopo di conseguire (solo ed esclusivamente) un indebito risparmio di imposta. Tuttìal più si è solo in presenza, a mio avviso, di una semplice sfasatura temporale con riferimento all'esigibilità dell'IVA, ma, ripeto, non vedo alcun disegno elusivo.
Ciao.

In effetti Rocco non vi è alcun disegno elusivo, anche se è indubbio che in termini di "valuta" l'erario ne abbia una perdita (poi alla fine, essendo l'iva una partita di giro, tutto si equilibra); grazie per la risposta e buon lavoro
Gianni
 
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