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iva per autoconsumo immobile acquistato ante 1973

cesabas

Utente
L'imprenditore x titolare di una ditta individuale acquista nel 1962 un immobile che diventerà strumentale per la ditta.
nel 1985 x conferisce interamente la sua azienda in una sas.

Questa sas sta per cessare e si vuole destinare l'immobile ad autoconsumo di uno dei soci.
L'operazione deve essere assoggettata ad IVA?

La RM 17.4.1998 dice che

Il testo previgente del cennato art. 2, secondo comma, n. 5), rimasto
in vigore fino al 30 dicembre 1991, escludeva espressamente l'obbligo di
assoggettamento ad IVA nell'ipotesi in cui oggetto della destinazione a
finalita' estranee alla sfera imprenditoriale fossero beni immobili, o altri
beni iscritti in pubblici registri, acquistati anteriormente al 1 gennaio
1973. Cio' al fine evidente di evitare che fossero assoggettate ad imposta
operazioni di autoconsumo relative a cespiti acquistati prima
dell'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto.
Con la richiamata risoluzione ministeriale si e' ritenuto che, in base
al testo vigente della ripetuta norma, l'esclusione dall'assoggettamento ad
IVA riguardi solo le ipotesi in cui non sia stata operata neppure in misura
parziale, per disposizione di legge, la detrazione dell'imposta assolta a
titolo di rivalsa in occasione dell'acquisizione dei beni stessi e che quindi
la detta esclusione non operi nel caso, in precedenza specificamente
disciplinato, in cui l'autoconsumo riguardi immobili o mobili registrati
acquistati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 633 del 1972 (1 gennaio
1973).

L'IVA è quindi da pagare in caso di autoconsumo di bene acquistato prima del 1973?
 
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