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iva pedaggi

V

vito

Ospite
Vorrei sapere se l'iva sui pedaggi è detraibile per gli agenti e rappresentanti di commercio poichè rientrano fra le spese di impiego della autovettura.
Grazie
 
l'art. 19 bis. 1 lett. e dpr 633/72 dice:

" salvo che formino oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in
locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; "

la norma dice che l'iva su pedaggi autostradali è indeducibile per le autovetture indicate... salvo che formino oggetto dell'attività d'impresa...

la rm. 13/02/2003 34 riconosce detta strumentalità all'autovettura agenti e rappresentanti
".....Circa la particolare disciplina posta dalla richiamata norma in favore degli agenti (e rappresentanti) di commercio, differente da quella prevista per gli altri soggetti IVA, puo' ritenersi che la sua ratio risieda nella presunzione di "strumentalita'" riconosciuta ai mezzi di trasporto a motore, specificamente indicati dal legislatore, quando essi vengono impiegati da tali soggetti nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali di agenzia o rappresentanza di commercio. Per effetto di tale "strumentalita'" il legislatore non ha previsto nei confronti di tali soggetti i limiti alla possibilita' di detrarre l'imposta assolta sugli acquisti (o su spese di manutenzione in genere) di autovetture, che sono stati invece adottati nei confronti della generalita' degli altri soggetti IVA. Le autovetture utilizzate dagli agenti (e rappresentanti) di commercio sono, infatti, essenziali allo svolgimento delle attivita' in discussione........"

la norma dice salvo che formino oggetto dell'attivita' propria dell'impresa,.. ........ non è ammessa in detrazione l'iva relativamente al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285..

se per gli agenti è riconosciuta detta strumentalità?

numerose risposte di esperti su quotidiani dicono sia di si detrai....e sia di no... (piu i no...)
ma ci sarebbe da discuterne....
ciao....
 
Dal sole24 ORE del 27 10 2002:

Articolo di Benedetto Santacroce.

Per gli agenti e rappresentanti di commercio bisogna evidenziare due situazioni. La prima consiste nel fatto che i suddetti soggetti possono detrarre l'Iva anche sui pedaggi autostradali (Risoluzione ministeriale 430330 del 15 marzo 1993. La seconda consiste nel fatto che l'agente o rappresentante di commercio che utilizza l'autovettura sia per fini privati che per l'attività deve detrarre l'Iva in misura percentuale all'utilizzo professionale del mezzo. Tale percentuale viene fissata autonomamente secondo criteri oggettivi e coerenti. L'agente non può utilizzare in via automatica la percentuale dell'80% fissata in materia di imposte dirette dall'articolo 121-bis del Tuir (Dpr 917/86).
 
giusto il disposto dell'art. 19 n. 4 dpr 633/72... iva detraibile per inerenza...

ciao..
 
Io avevo letto da qualche parte che la società autostrade nel riepilogo delle tratte indicava se il passaggio era effettuato da veicolo A o B dove A era indicato per un mezzo tipo Autocarro e B autovettura. In questo caso i costi riferiti alle tratte con la A potevano essere dedotti ma l'Iva è sempre indetraibile.
Avete mai letto qualcosa del genere?
 
non puoi fermarti a leggere la norma solamente in riferimento al tipo di veicoli...
autocarri 100% e stop....
va letta tutta... e la norma dice "salvo che formino oggetto dell'attivita' propria dell'impresa" (e non si tratta di commercio di veicoli, ma di quelle attività che non posson esser svolte senza l'auto...)

vero, c'è detto prospetto ma:
le auto dei taxisti? sono A o B...
sicuramente A..
ma l'auto dei tassisti vi rientra....è strumentale... oggetto dell'attività iva detraibile sui pedaggi...
le auto delle pompe funebri .... idem
le auto delle autoscuole..... idem

e visto che per gli agenti e rappresentanti viene riconosciuta la medesima cosa...

detto questo va sempre tenuto conto il principio dell'inerenza sia per il costo e di conseguenza...l'iva.

ciao...
 
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