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IVA LOCAZIONE IMMOBILI DESTINATI ALLA VENDITA

A

Aquila

Ospite
<HTML>Un’impresa di compravendita immobiliare, dopo aver acquistato un immobile uso abitativo e aver fatto fare lavori di ripristino di cui alla lettera c) dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 lo destina alla vendita. In attesa della vendita, loca gli appartamenti di tale immobile. Il canone in questione è da assoggetare a IVA 10 % o no? Quali sono i parametri per la determinazione dell’attività prevalente per un’impresa di tale natura? Si configura in questo caso la fattispecie di impresa di costruzioni temporanea?</HTML>
 
<HTML>la locazione di un unità ad uso abitativo non arredata è fatturato in esenzione art. 10</HTML>
 
<HTML>Mi dispiace contraddirti ma occorre forse essere un po' più precisi.
In particolare, se ad esempio, immobile abitativo destinato alla vendita è locato da impresa costruttrice, sul canone c'e' da applicare aliquota IVA al 10% ai sensi del n. 127-ter della tabella A, parte III.
Il punto quindi è proprio questo: l'impresa di compravendita immobiliare che è esente IVA nel caso in cui locasse l'immobile all'interno di un'operazione di mera compravendita.
Dato però che effettua interventi di recupero ai sensi dell'articolo 31, lettera c) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successivamente la concede in locazione prima della vendita, può essere assoggettata alla medesima disciplina IVA dell'impresa di costruzioni.
In questo caso per l'esenzione o meno da IVA sarà determinante osservare l'attività prevalentemente svolta, ecco perchè chiedevo se ci fossero dei parametri "neutri" che permettono di appellare come "principale" l'attività svolta da impresa di compravendita immobiliare che effettua recupero edilizio rispetto a impresa di costruzioni anche di natura temporanea.</HTML>
 
<HTML>Cara Aquila sei preparatissima sull'argomento, sicuramente conosci la C.M.11.07.96 N.182/E.Per quanto concerne il quesito puoi rifarti all'atto costitutivo(se società) meglio se confortato dalla percentuale di fatturato per tipo di operazioni.
Sei in gambissima,ciao Gino.</HTML>
 
<HTML>Ciao Gino,

grazie, i complimenti fanno sempre piacere.

In effetti sono d'accordo con quello che tu dici sulla percentuale del fatturato che secondo me rappresenta il main stream per l'individuazione dell'attività prevalente, in unione con l'oggetto dell'atto costitutivo, che rappresenta condizione necessaria ma non sufficiente per l'esenzione.

Thanks & Good Luck</HTML>
 
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