<HTML>Per i motivi e alle condizioni sotto esposte, si ritiene opportuna l’apertura di una posizione Iva dell’associato a seguito della stipula di un contratto di associazione in partecipazione.
Il contratto di associazione in partecipazione (2549 c.c.) si perfeziona mediante una scrittura privata non necessariamente autenticata; è peraltro opportuno registrare tale scrittura al fine di dare data certa alla scrittura stessa.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non è prevista alcuna norma specifica per il contratto di associazione in partecipazione e pertanto per stabilire la rilevanza ai fini IVA delle operazioni è necessario analizzare il contenuto dell’accordo e ricondurlo a forme contrattuali regolate dalla legge, affrontando il contratto sotto punti di vista diversi.
Da una parte si sostiene la natura associativa dell’associazione in partecipazione, dall’altra se ne evidenzia il carattere di contratto di scambio.
Se si protende per la natura di contratto associativo, l’apporto di lavoro dovrebbe considerarsi alla stregua di vero e proprio conferimento e i relativi utili essere assimilati a quelli corrisposti ai soci di società; quindi detti utili rappresenterebbero una semplice cessione di denaro che, sulla base della disciplina Iva (art. 2 DPR 633/72) non costituisce operazione imponibile.
Riconoscendo, invece, la natura di contratto di scambio, l’apporto dell’associato si presenterebbe come una cessione di beni ovvero una prestazione di servizi a seconda della natura dell’apporto stesso. Quest’ultimo, inoltre, essendo effettuato da parte dell’associante a fronte di una controprestazione (attribuzione di una partecipazione agli utili), risulterebbe a titolo oneroso e, di conseguenza, verrebbe a costituire il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’Iva (artt. 2 e 3 DPR 633/72 rispettivamente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi).
L’Amministrazione finanziaria ha accolto il secondo orientamento, rilevando che “Il contratto di associazione in partecipazione non può rientrare tra i contratti di società per la mancanza dell’afectio societatis che dia vita ad un soggetto a sé stante per l’esercizio in comune di una attività economica e a un patrimonio collettivo” né può rientrare tra i contratti associativi in quanto “non si crea un nuovo organismo, ma si stabilisce tra le parti un rapporto sinallagmatico mediante il quale si cambia un apporto – in beni o in prestazioni di servizi – contro la corresponsione di una somma (da quantificarsi)”.
L’Amministrazione conclude affermando che “l’assegnazione della quota di utile attribuita all’associato il cui apporto è costituito da prestazione lavorativa, si concreta non già in una cessione che ha per oggetto denaro, bensì nel corrispettivo di una prestazione di servizi soggetta come tale”, ex art. 3 DPR 633/72, “al tributo, sempre che, si verifichino i presupposti soggettivi”
L’apporto d’opera è assimilabile ad una prestazione di servizi, dove la quota di utile destinata all’associato deve essere considerata quale corrispettivo dovuto dall’associante per la prestazione di servizi da parte dell’associato, con la conseguente assoggettabilità ad imposta del corrispettivo stesso.
Il provento percepito dall’associato deve essere attratto nella sfera impositiva di tale tributo ex. art. 3 DPR 633/72, ma solo nei casi in cui siano effettuate a titolo oneroso e quando ricorrano i presupposti soggettivi di cui all’art. 5 DPR 633/72, ovvero nell’ambito dell’esercizio per professione abituale, e non in via meramente occasionale, di qualsiasi attività di lavoro autonomo; caratteri che vanno ricercati tenendo conto anche dell’attività esercitata fuori dall’associazione in partecipazione.
A favore dell’assoggettabilità ad Iva dell’attività dell’associato in partecipazione con apporto di solo lavoro vedasi Sent.Corte di Cassazione n° 6466/98 la quale ha assimilato la prestazione d’opera ad un conferimento di beni e servizi, operazione che a seguito del D. Lgs. 313/97 è divenuta soggetta ad Iva.
Distinti saluti
Giancarlo Barone
(parere personale da verificare con il proprio consulente)</HTML>