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IVA e prestazioni sanitarie

W

WILLIAM

Ospite
Qualcuno sa qualcosa sull'IVA e le prestazioni sanitarie non aventi ad oggetto la cura della persona?
Dopo le sentenze n. C212/01 e C307/01 della Corte europea che sancivano il principio dell'imponibilità per tutte quelle prestazioni sanitarie che esulavano dalla cura della persona, quali tutte le visite legali (perizie assicurative, ecc...) nulla è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate.
In teoria tali sentenze entrano direttamente nell'ordinamento dei paesi membri, senza necessità di recepimento, ma ciò è in netto contrasto con l'ordinamento preesistente in Italia che prevede l'esenzione delle prestazioni sanitarie (tutte), ponendo anche problemi di disuguaglianza tra medico e medico.

William Villani

[%sig%]
 
Premesso che l’esenzione prevista dall’art. 10 punto 18) del decreto iva riguarda le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona e che le sentenze della Cge non assumono valore innovativo bensì interpretativo, sulla questione l’amministrazione finanziaria (Cfr. Ufficio delle Entrate di Genova, nota del 13.2.2004) ha affermato che l’esenzione iva alle prestazioni mediche vale solo se queste “siano dirette alla diagnosi e cura della persona” e l’Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello, rilevando che i principi della Cge non possono che produrre effetti anche per il passato (e non poteva essere diversamente essendo la sentenza interpretazione della norma), riconosce non sanzionabili i comportamenti tenuti per il passato. Nè, credo io, sia possibile un’azione di recupero dell’imposta da parte dell’amministrazione finanziaria.
La “ratio” vuole, pertanto, che, dal 10 gennaio 2004 (data di pubblicazione delle sentenze) le dette prestazioni (consulenze medico-legali) sono imponibili iva.
Io non trovo, poi, vi sia disuguaglianza tra medico e medico… sono prestazioni diverse…l’una è imponibile e l’altra esente…
Ciao

[%sig%]
 
L' art. 10, co,.2, 27ter parla di esenzione per le prestazioni socio sanitarie, ben definite anche dall'amministrazione finanziaria con la RIS.184/E del 24/9/2003.
(quelle rese a scopo terapeutico,diagnostico,curativo effettuate sui pazienti curativo e non quelle di consulenza,ricerca, coordinamento).
Ciao
 
Le prestazioni socio-sanitarie sono diverse da quelle mediche previste dal punto 18) dello stesso art. 10; la questione che ci occupa riguarda appunto le seconde e non quelle socio-sanitarie.
Ciao
 
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