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iva detratta 10% e art. 10 dpr 633/72

A

alberto

Ospite
dalla circolare 03/01/2001 n. 1
2.3.4 Indetraibilita' dell'imposta pagata sull'acquisto di autoveicoli.
La norma in esame ha prorogato al 31 dicembre 2001, modificandolo in parte, il
regime di indetraibilita' dell'imposta previsto dall'art. 19-bis 1, lett. c),
del DPR n. 633 del 1972, per l'acquisto e l'importazione di ciclomotori, di
motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e
c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nella Tabella B e non
adibiti ad uso pubblico, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' per le
prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 e per quelle di
impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi.
Anteriormente alle modifiche apportate al citato art. 19-bis 1, tale
indetraibilita', esclusa per le ipotesi in cui i suddetti beni formino oggetto
dell'attivita' propria dell'impresa, per i mezzi adibiti ad uso pubblico e per
gli agenti o rappresentanti di commercio, era prevista nella misura del 100
per cento.
La norma che dispone la proroga per l'anno 2001 e' stata introdotta sulla base
della "presa d'atto" formale adottata dal Comitato IVA, in data 14 novembre
2000, in relazione alla consultazione proposta dall'Italia, ai sensi dell'art.
29 della VI direttiva CEE, n. 77/388, del 17 maggio 1977. L'Italia in tale
sede si impegnava a consentire una parziale detrazione dell'IVA sulle spese di
acquisto e importazione dei predetti mezzi di trasporto, mantenendo la
indetraibilita' dell'imposta per le spese di manutenzione e riparazione e per
quelle di approvvigionamento di carburanti e lubrificanti.
La nuova disposizione ha pertanto differenziato il sistema di limitazione del
diritto a detrazione prevedendo, in particolare:
* la indetraibilita' limitata al 90 per cento dell'ammontare dell'imposta
afferente l'acquisto, l'importazione e l'acquisizione mediante contratti di
locazione finanziaria, noleggio e simili, dei suddetti veicoli;
* la indetraibilita' limitata al 50 per cento dell'ammontare dell'imposta
afferente l'acquisto, l'importazione e l'acquisizione mediante contratti di
locazione finanziaria, noleggio e simili, dei suddetti veicoli nel caso
abbiano propulsori non a combustione interna (ad esempio motori elettrici);
* la indetraibilita' totale dell'imposta afferente gli acquisti degli altri
beni e servizi indicati nel citato art. 19-bis 1, quali i pezzi di ricambio,
le prestazioni di custodia, manutenzione e riparazione dei veicoli.
Per quanto concerne l'imposta relativa all'acquisto ed all'importazione di
carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli in questione, sulla base di
quanto previsto nella "presa d'atto" degli organismi comunitari, sopra
richiamata, si deve ritenere che resti immutato il regime di totale
indetraibilita' dell'imposta gia' applicabile nella vigenza delle precedenti
disposizioni.
Il legislatore ha infatti inteso concedere un parziale, e peraltro limitato,
esercizio della detrazione esclusivamente in relazione all'acquisto dei
veicoli, mentre ha escluso totalmente l'esercizio di tale diritto in relazione
all'imposta afferente gli acquisti di altri beni e servizi connessi
all'utilizzo degli stessi.
La effettuazione della detrazione, anche se parziale, all'atto dell'acquisto
dei veicoli, comporta che la successiva vendita, a differenza di quanto
avveniva nella vigenza delle precedenti disposizioni, non puo' essere
effettuata in regime di esenzione, in quanto l'art. 10, n. 27) quinquies, del
DPR n. 633 del 1972 dichiara esenti dal tributo le sole cessioni che hanno per
oggetto beni acquistati o importati senza aver detratto, neppure in parte, la
relativa imposta.
Tenuto conto di tale principio di carattere generale, il successivo comma 5
dell'art. 30 in esame detta particolari criteri di determinazione della base
imponibile stabilendo, in sostanza, che, per le cessioni di veicoli per i
quali sia stata operata la detrazione in base alle nuove regole di
indetraibilita', l'imposta deve essere applicata sulla parte di base
imponibile corrispondente alla percentuale della detrazione operata. La norma
prevede, infatti, che per tali cessioni la base imponibile deve essere assunta
al 10 per cento del relativo ammontare ovvero al 50 per cento nel caso di
veicoli con propulsione non a combustione interna.
Il comma 6 dell'articolo in commento e' finalizzato ad evitare che, a seguito
delle nuove regole che consentono una parziale detraibilita' dell'IVA, si
verifichi una duplicazione d'imposta al momento della rivendita dei veicoli
usati.
Occorre tener presente che la rivendita delle auto usate, in base alla
precedente disciplina, era assoggettata al regime del margine.
L'indetraibilita' totale dell'IVA relativa agli autoveicoli comportava,
infatti, che il trasferimento di tali beni al rivenditore di veicoli usati per
la successiva rivendita desse luogo ad una cessione esente da imposta ai sensi
dell'art. 10, n. 27 quinquies del DPR n. 633 e che il rivenditore, in base ai
principi dello speciale regime IVA "del margine", dettati dalla direttiva
comunitaria 94/5/CE e recepiti dagli articoli 36 e seguenti del DL n. 41 del
1995, convertito dalla legge n. 81 del 1995, applicasse alla successiva
rivendita tale particolare regime. Le nuove disposizioni che riducono
l'indetraibilita' dell'IVA al 90% o, in ipotesi marginali, al 50%, e che
prevedono che la successiva cessione dell'autoveicolo nei confronti del
rivenditore avvenga con l'applicazione, seppur limitata, dell'imposta,
avrebbero comportato, in assenza di una specifica disposizione, che il
rivenditore applicasse l'imposta sull'intero corrispettivo, e cioe' anche su
quella parte di base imponibile comprensiva dell'IVA indetraibile, producendo
l'effetto di duplicazione dell'imposta che il sistema del margine intende
correggere.
Il comma in esame prevede, pertanto, che i rivenditori di veicoli usati, ai
quali sia stata addebitata, in sede di acquisto dei veicoli da rivendere,
l'IVA commisurata al 10 per cento o al 50 per cento della base imponibile, ai
sensi dell'art. 30, comma 5, applichino il regime IVA del margine, previsto
per i rivenditori di beni usati.
Si rammenta che, in base al richiamato sistema del margine, il rivenditore dei
beni usati non deve operare la detrazione dell'imposta addebitatagli e, al
momento della rivendita, non deve applicare il tributo sull'intero
corrispettivo. Tale particolare regime comporta, infatti, la indetraibilita'
dell'imposta afferente gli acquisti e l'applicazione del tributo sul solo
margine realizzato, consistente nella differenza tra i costi di acquisto,
comprensivi di IVA, ed il prezzo di rivendita praticato.
Il regime del margine e' previsto dalla normativa comunitaria e nazionale per
evitare fenomeni di doppia imposizione in relazione ai beni che, dopo la prima
uscita dal circuito commerciale (immissione in consumo), vengano ceduti ad un
soggetto passivo d'imposta per la successiva rivendita.
La norma in commento estende l'applicazione del "regime IVA del margine" anche
ai beni per i quali il rivenditore subisca all'atto dell'acquisto degli stessi
il riaddebito dell'imposta a titolo di rivalsa.
Va tenuto presente, in proposito, che la disciplina del "margine" gia'
contiene delle previsioni per tale aspetto analoghe (art. 36, comma 2) che
consentono ai rivenditori di applicare il predetto regime anche alle cessioni
di determinati beni per i quali essi abbiano corrisposto l'IVA all'atto
dell'acquisto (cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione
importati; oggetti d'arte ceduti al rivenditore dall'autore o dai suoi eredi o
aventi causa che siano soggetti passivi d'imposta), escludendo la detrazione
dell'imposta.
 
Re: iva detratta 10% e carburante

"Titolo : La detraibilità dell’auto - Quesitario - IVA Testo : Il ministero delle finanze insiste col non voler riconoscere la detraibilità del 10% anche per gli acquisti di carburante in presenza di pari detrazione concessa per l’acquisto dell’autovettura. Ma questa presa di posizione non si scontra col disposto dell’art. 19-bis 1, lettera d), che concede per i carburanti la stessa detrazione prevista per le autovetture? Lettera firmata - Mantova Risposta Il cortese lettore ha perfettamente ragione. Una volta concessa la detrazione del 10% (o del 50%, se trattasi di veicoli con propulsori non a combustione interna) dell’Iva addebitata per l’acquisto dell’autoveicolo, la stessa detrazione avrebbe dovuto trovar riconoscimento, in assenza di modifiche apportate alla lettera d) dell’art. 19 bis-1, del dpr 633/72, per l’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati all’utilizzo dello stesso. Le circolari delle finanze l’hanno però negato. Conseguentemente: 1) o ci si adegua; 2) o si procede alla detrazione del 10% dell’Iva assolta per l’acquisto di detti prodotti, sapendo che un domani, se non cambierà giurisprudenza, la Cassazione non potrà che ribadire ciò che ha sempre detto, cioè che la validità interpretativa di una circolare viene meno quando chiaramente difforme dalla lettera della legge. "___________

già, così dovrebbe essere...
ciao
 
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