Circolare n.328E del 24/12/1997
3.2 BENI E SERVIZI UTILIZZATI PROMISCUAMENTE IN OPERAZIONI IMPONIBILI ED IN OPERAZIONI ESCLUSE
Per i beni ed i servizi utilizzati esclusivamente per realizzare
operazioni fuori campo IVA non compete, come e' gia' stato detto, alcuna
detrazione d'imposta per effetto di quanto stabilito dalle disposizioni
introdotte dall'art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 313 del 1997.
E' da stabilire, quindi, ai fini delle detrazioni, il trattamento
applicabile agli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente e cioe'
impiegati per realizzare sia operazioni imponibili sia operazioni escluse dal
campo IVA.
Com'e' agevole desumere, per tali beni e servizi spetta una detrazione
parziale, rapportata all'entita' del loro impiego nelle operazioni soggette ad
imposta, come, infatti, viene stabilito nel comma 4 del riformulato art. 19.
Ai fini della ripartizione dell'imposta tra la quota detraibile e
quella indetraibile, la predetta norma non detta alcuna regola specifica,
demandando al contribuente la scelta del criterio piu' appropriato alle
diverse e variegate situazioni che possono verificarsi. Al contribuente viene
imposto soltanto, per l'eventuale controllo da parte degli organi competenti,
che i criteri adottati siano oggettivi e coerenti con la natura dei beni e dei
servizi acquistati.
A titolo di esempio puo' affermarsi che ai fini della ripartizione
delle spese di riscaldamento di un fabbricato utilizzato sia per l'attivita'
imponibile sia per un'attivita' esclusa, un criterio oggettivo e coerente puo'
essere costituito dalla cubatura dei rispettivi locali.
La medesima norma dettata dal comma 4 stabilisce che ove si tratti di
beni e servizi utilizzati promiscuamente in operazioni soggette ad imposta e
per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'attivita', la quota
d'imposta indetraibile e, conseguentemente quella detraibile, vanno
determinate con i medesimi criteri innanzi illustrati.
Va da ultimo rilevato che, sebbene la disposizione in commento faccia
testualmente riferimento ai beni e ai servizi "utilizzati", la regola sopra
enunciata trovera' ovviamente applicazione gia' in sede di acquisto dei beni e
dei servizi senza attendere l'effettiva utilizzazione degli stessi.
In altri termini, come affermato in via generale, il contribuente
dovra' effettuare una valutazione prospettica, in sede di acquisto, del futuro
impiego dei beni e dei servizi, al fine di determinare in quale misura
l'impiego stesso si colleghera' ad operazioni soggette al tributo (o ad esse
assimilate ai fini della detrazione) e in quale misura, invece, in operazioni
escluse dal campo di applicazione dell'imposta, in modo da calcolare in
definitiva, la quota d'imposta detraibile.
[%sig%]