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iva art 74

N

nadia

Ospite
help caos presso i clienti

Essendo ditta di commercio rottami l'art. 74 ha modificato l'iva pertanto io acquisto da un'officina (produttore dello scarto) ricevo la fattura ancora in esenzione io faccio una cernita quindi eseguo una lavorazione pertanto dovrò integrare la fattura di acuisto dell'officina ma la fattura che emetto ad una fonderia l'iva materialmente la apllico in fattura oppure no. Abbiamo clienti che hanno interpretato che l'iva va esposta in fattura altri che va solo fatto il passagio con l'autofattura per integrare il fornitore e una integrazione sul registro iva vendita quale è corretto?
grazie a chi mi risponde
 
art.74 del dpr 633/72 stabilisce che le operazioni di cessione di rottami non sono soggette a imposta.
Spiega meglio il tuo problema.
CIao
 
ok con la modifica portata dall'art. 32 del nuovo D.l. 269/2003 stabilisce che per il produttore dello scarto rimane la fattura emessa senza l'addebito dell'imposta ma viene integrata dal cessionario con l'auto fattura. il mio problema è questo io acquisto dall'officina meccania quello che per lui è scarto di rottame ma a mia volta o lo trasporto direttamente ad una fonderia e verrà poi da questa utilizzato oppure divido i vari materiali e li rivendo il mio problema visto che sono un commerciante di rottami alcune fonderie mi dicono di assoggettare ad iva ciò che vendo altre fonderie non sono dello stesso parere e mi dico che viene assolta solo in modo virtuale. pertanto le fatture che enetto dal 02 ottobre 2003 per me commerciante vanno o assoggettate a iva nella fattura di vendita?
 
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