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IVA ART. 74

P

PATRIZIA

Ospite
MI POTRESTE FARE UN ESEMPIO PRATICO DI
COME VA REGISTRATA DA PARTE DEL
CESSIONARIO UNA FATTURA PASSIVA RELATIVA ALLA CARTA DA MACERO ?

[%sig%]
 
tu ricevi una fattura indicante l'esenzione art. 74 c. 8.

la integri con l'iva 20%
la registri sul registro acquisti e registro iva..
un po come per le fatture intracomunitarie.


D.L. n. 269/2003

La riformulazione del c. 8 dell’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972 e la contemporanea soppressione dei cc. 10 e 11 del medesimo articolo, ad opera dell’art. 35 del D.L. n.
269/2003, introduce omogeneità di trattamento, ai fini Iva, delle operazioni connesse ai rottami. Infatti, sia dal punto di vista oggettivo (rottami ferrosi e non ferrosi), sia soggettivo (imprese con o senza sede fissa, indipendentemente dal volume delle cessioni), le operazioni di cessione, importazione e acquisti intracomunitari di rottami sono assoggettate ad Iva.

Il cessionario, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto al pagamento
dell’imposta mediante integrazione della fattura emessa dal cedente e deve provvedere
alla registrazione della stessa nel registro delle vendite o dei corrispettivi entro il mese
di ricevimento ovvero, successivamente, entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Il cessionario, inoltre, può registrare la fattura anche nel registro degli acquisti, al fine di esercitare l’eventuale diritto di detrazione dell’imposta.
 
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