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iva a esigibilità differita

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stef

Ospite
Le cessioni effettuate verso le aziende municipalizzate rientrano nel campo di applicazione dell'art.6 comma 5 dpr 633/72 (possono essere soggete a iva a esigiblità differita)?

l'art.6 non cita esplicitamente le "aziende municipalizzate"!
 
C'è una vecchia risoluzione (RM 325467/1986) dove si dice che nei confronti delle aziende municipalizzate si può adottare la procedura della fatturazione in sospeso in quanto l'azienda municipalizzata "non e' un soggetto giuridico autonomo ma si identifica con il comune stesso,
unico soggetto d'imposta intestario del codice fiscale e della partita
I.V.A.", ed inoltre "le operazioni compiute dalle Aziende municipalizzate confluiscono in un unico centro di imputazione giuridica, il comune di appartenenza, il quale, in tale situazione, deve essere considerato come unico soggetto d'imposta".

Però va verificato se nella nuova disciplina (e nel caso concreto) degli enti locali (e delle aziende municipalizzate) è ancora così. Infatti in certi casi ho visto che ex-aziende municipalizzate sono state trasformate in Spa di diritto privato, a partecipazione pubblica. In questi casi va anche considerata la Sentenza della Cassazione 20540/2006, dove è stato detto che l'esigibilità differita dell'iva non vale per le forniture ad ospedali privati in quanto, detta il soldoni, non seguono le regole della contabilità pubblica e quindi possono pagare in tempo le fatture che ricevono.
 
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