Riferimento: iva 4% prima casa
Premesso che l'Agenzia delle Entrate, nella circolare dell'01/03/2007 n. 12/E, aveva chiarito che la cessione di un fabbricato effettuata da un soggetto IVA in un momento anteriore alla data di ultimazione del medesimo vada assoggettata ad IVA, trattandosi di un bene ancora nel circuito produttivo, la stessa Agenzia, con circolare del 12/08/2005 n. 38/E, aveva ammesso la possibilità di usufruire dell'agevolazione per l'acquisto di un'abitazione in corso di costruzione, a condizione che ricorrano tutti i requisiti soggettivi richiesti e che l'immobile sia qualificabile come non di lusso.
La cessione è pertanto realizzabile anche per un fabbricato non ultimato, ovvero in corso di corso di costruzione o non ancora iniziato al momento della stipula dell'atto, ma con patto di vendita di cosa futura, vale a dire con l'obbligo di consegnare all'acquirente l'immobile ultimato.
Ciò posto e per quanto è qui d'interesse, ai sensi del n. 21, Tab. A, Parte II, del D.P.R. 633/1972 l'acquirente dell'immobile decade dal beneficio di usufruire dell'agevolazione dell'aliquota ridotta (4%) se cede l'immobile acquistato con le agevolazioni fiscali prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto dell'immobile senza che, entro l'anno successivo, abbia acquistato un altro immobile da adibire a propria abitazione principale (C.M. 02/03/1994 n. 1/E).
Il termine triennale di decadenza decorre dalla data di effettiva ultimazione dei lavori (attestata dal direttore dei lavori e coincidente con il momento della dichiarazione da rendere in catasto ex art. 24, comma 4, del D.P.R. 380/2001), ultimazione dei lavori che, comunque, deve avvenire entro tre anni dalla registrazione dell'atto.