Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

iva 10%

M

manuela

Ospite
sto facendo dei lavori di ristrutturazione,e ho usufruito dell'iva al 10%,ma i lavori finiranno nel 2006 e quindi ho chiesto all'impresa di fatturarmi il restante delle lavorazioni.
Mi è stato detto che però devo pagare tutto l'importo(anche se sono lavori che devo ancora fare)entro il 31/12/2005 perchè se no nn è valida per la detrazione.qualcuno sa dirmi qualcosa in più???grazie
 
mi sembra che sia così.
se hai voglia, tempo e particolari capacità di comprensione, leggi la circ. 71 7/4/2000 del MinFin.
 
non ricordo esattamente il testo citato ma l'ho in evidenza e, mi pare, prevedede la fatturazione nell'esercizio per il totale, escludendo dall'agevolazione eventuali fatture di acconto.
è opportuno leggersela bene....
 
va beh, ma se gli fattura il lavoro svolto nel 2005 e lo paga nel 2006, visto che l'agevolazione è stata prorogata... non vedo perchè non potrebbe..
 
sembra proprio così:
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. b) rileva, quindi, la data di emissione della fattura, che deve essere compresa tra il primo gennaio 2000 ed il 31 dicembre di tale anno, a prescindere dalla data di inizio dei lavori o della loro conclusione. Per i lavori che sono iniziati anteriormente al 2000 o che termineranno successivamente a tale anno, il beneficio si rende applicabile alle rate o agli acconti fatturati nell'anno. Per le prestazioni per le quali ai sensi dell'art. 22, n. 4, del DPR n. 633, l'emissione della fattura non e' obbligatoria se non e' richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell'operazione, occorre fare riferimento, ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione, al pagamento del corrispettivo ed all'assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale stabilito dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, secondo le modalita' stabilite dal DPR 21 dicembre 1996, n. 696 concernente il regolamento per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi. 5.1 Modalita' di fatturazione La fattura emessa ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 633 del 1972 dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio formante l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo (individuati con il decreto del Ministro delle Finanze del 29 dicembre 1999), che vengono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Tale distinta indicazione si rende necessaria in quanto i suddetti beni sono suscettibili di essere assoggettati a due distinte aliquote, quella del 10 per cento entro il limite di valore pari alla differenza tra il prezzo della prestazione complessiva ed il valore dei beni medesimi e quella del 20 per cento per la parte di valore residua. Al fine di evidenziare la corretta applicazione del beneficio occorre che in fattura sia indicato sia il corrispettivo complessivo dell'operazione, comprensivo del valore dei suddetti beni, che il valore di questi ultimi. La base imponibile da assoggettare all'aliquota del dieci per cento risulta costituita dalla differenza tra i due importi e dalla parte di valore del bene significativo corrispondente a tale differenza. L'ammontare che residua deve, invece, essere assoggettato all'aliquota del venti per cento. I suddetti dati devono essere evidenziati in fattura anche nel caso in cui dal calcolo risulti che l'intero valore del bene significativo deve essere assoggettata all'aliquota ridotta. Nella ipotesi in cui l'emissione della fattura non risulti obbligatoria, il documento di certificazione fiscale emesso in luogo della stessa deve recare comunque le indicazioni sopra menzionate, idonee a costituire strumento di supporto per la verifica della corretta applicazione dell'aliquota del 10 per cento. 5.2. Modalita' di fatturazione in caso di pagamento di acconti Le modalita' di fatturazione sopra descritte, comportano la necessita' di particolari aggiustamenti nel caso in cui il pagamento del corrispettivo avvenga in piu' soluzioni. Rispetto a tale ipotesi si precisa che se la realizzazione dello intervento di recupero comporta anche la fornitura di beni significativi, il limite di valore entro cui applicare l'aliquota del 10 per cento ai suddetti beni, dovra' essere calcolato in relazione all'intero corrispettivo dovuto dal committente e non ad un singolo acconto o al solo saldo. Il valore del bene significativo dovra' poi essere riportato, nella quota percentuale corrispondente alla parte di corrispettivo pagata, in ogni fattura relativa al singolo pagamento, indicando sia la parte di valore del bene significativo da assoggettare all'aliquota del 10 per cento sia quella da assoggettare all'aliquota ordinaria. In proposito si precisa che, ove per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, agevolati nell'anno 2000 ai sensi dell'7, comma 1, lett. b), siano gia' stati pagati degli acconti nell'anno 1999, a tali somme non si applica l'aliquota IVA del 10 per cento (salva come sopra detto l'applicazione del n. 127-duodecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, relativa agli interventi di manutenzione straordinaria realizzati su immobili di edilizia residenziale pubblica per i quali si rinvia al paragrafo 1) in quanto la norma agevolativa entra in vigore a partire dal primo gennaio 2000.
 
si.. ma il fornitore gli ha detto che per detrarla ai fini del 36% deve pagarla subito..dove sta scritto?
poi la fattura la fa oggi col 10% e le prossime le fa col 20..
 
La destrazione del 36% è stata prorogata.
Nn è stata prorogata l'agevolazione dell'iva al 10%,è ritornata al 20%.
Quindi devo pagarla interamente???
 
Scusate, ma è stata prorogata o no l'agevolazione dell'Iva in edilizia al 10%?
Grazie.
 
Alto