dal sole 24/h di oggi
• Nella prima metà del prossimo anno dovrebbe essere pronunciata la sentenza della Corte di Giustizia Ue, riguardante la legittimità dell’Irap.
• Confindustria ha predisposto una circolare in cui si prospettano le conseguenze della sentenza della Corte Ue. Qualora fosse dichiarata l’incompatibilità dell’Irap con il diritto Ue, il versamento del tributo non sarebbe più obbligatorio per il futuro.
Per il passato, invece, potrebbero verificarsi 3 situazioni: esclusione dell’efficacia retroattiva;
rimborso solo ai soggetti che hanno già presentato l’istanza al momento della sentenza;
possibilità di richiedere le annualità non ancora prescritte.
Ne deriva che per non compromettere la possibilità di ottenere la restituzione dei versamenti Irap, i contribuenti devono presentare apposita domanda all’Agenzia delle Entrate o alla Regione.
Il termine di prescrizione è di 48 mesi dal pagamento.
Le domande devono contenere, tra le motivazioni, quella dell’incompatibilità con la sesta direttiva Ue. Le istanze
presentate in passato non sono valide, non essendo motivate dalle ragioni su cui si pronuncerà la Corte di Giustizia.
Cass. 5.11.2004 n. 21203
Per la prima volta, la Cassazione ha affrontato la questione dell’Irap, confermando e approvando la giurisprudenza di merito formatasi finora attraverso una casistica spesso favorevole ai contribuenti.
Il caso esaminato riguarda un ingegnere senza un proprio studio, ma con beni strumentali e collaboratori occasionali